L’ANP ha partecipato oggi alla riunione convocata dal Ministero dell’istruzione e del merito per l’esame dello schema di ordinanza ministeriale sugli esami integrativi nei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, adottata in attuazione dell’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come novellato dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164.
Ha presieduto la riunione la Dott.ssa Antonella Tozza, Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, insieme alla Dott.ssa Teresa Pasciucco, dirigente della medesima direzione, e al Dott. Gianluca Lombardo, dirigente della Direzione generale per l’istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore.
L’Amministrazione ha illustrato il provvedimento mettendo in evidenza due procedure distinte, una per il biennio e una per il triennio. Nel biennio, il cambio di indirizzo da parte dello studente è rimesso all’autonomia scolastica e si concretizza in un colloquio presso la scuola di destinazione. Tale colloquio non ha valore valutativo: serve esclusivamente a individuare gli eventuali interventi didattici integrativi necessari. Nel triennio, invece, sono previsti esami integrativi che devono svolgersi in un’unica sessione prima dell’inizio delle lezioni.
Una disciplina specifica riguarda i percorsi della filiera tecnologico-professionale che, in ragione della loro natura quadriennale, sono soggetti a limitazioni particolari. È invece espressamente escluso lo svolgimento di esami integrativi nei percorsi sperimentali quadriennali e nei percorsi di istruzione di secondo livello per gli adulti.
L’ANP è intervenuta chiedendo chiarimenti sui seguenti profili che lo schema lascia aperti o che appaiono meritevoli di approfondimento.
Il primo profilo riguarda l’ambito di applicazione degli esami integrativi. L’articolo 1, comma 7, terzo periodo, del decreto legislativo n. 226/2005, come novellato, stabilisce che “a decorrere dal terzo anno dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti, all’esito dello scrutinio finale, possono richiedere l’iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola, presso l’istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi, previo superamento di un esame integrativo”. Lo schema di ordinanza, all’articolo 2, comma 1, lettera a), prevede invece che gli esami integrativi si applichino anche agli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale del secondo anno – estendendo quindi la disciplina a una fattispecie, quella della transizione tra seconda e terza classe, che la norma primaria non sembrerebbe contemplare. Abbiamo segnalato la discrepanza all’Amministrazione, chiedendo un chiarimento sulla coerenza tra i due testi.
Il secondo profilo attiene alle possibilità di riorientamento nel triennio. Dal terzo anno in poi, lo schema consente il cambio di percorso, indirizzo, articolazione od opzione esclusivamente all’esito dello scrutinio finale, sia in caso di ammissione che di non ammissione alla classe successiva, con obbligo di superamento degli esami integrativi. Non è previsto alcun passaggio in corso d’anno. La scelta ha una sua logica – evitare inserimenti in attività didattiche già avanzate – ma di fatto restringe significativamente le opzioni disponibili per lo studente che maturi la necessità di cambiare percorso durante l’anno. In assenza di strumenti di accompagnamento intermedi, il rischio è che la rigidità della procedura si traduca in un freno al riorientamento piuttosto che in un suo strumento.
Il terzo profilo, infine, concerne il termine del 31 gennaio per i cambi di percorso nel primo biennio. L’articolo 1, comma 1, dello schema fissa quella data come scadenza per la presentazione della domanda. Abbiamo chiesto se tale scadenza sia da intendersi come perentoria od ordinatoria. Occorre inoltre considerare che l’istituto del nulla osta in corso d’anno era disciplinato dall’articolo 3 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, abrogato dalla legge 7 aprile 2025, n. 56, recante “Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo dal 1861 al 1946”, in vigore dal 9 maggio 2025. Venuto meno quel presidio, una domanda presentata oltre il termine non incontra ostacoli procedurali formali. Sarebbe opportuno che il testo chiarisse il regime applicabile a tale ipotesi.
L’Amministrazione ha risposto, in merito al primo punto, che con l’ordinanza si chiarisce che il “terzo anno” richiamato dalla norma primaria si debba intendere come decorrente dall’avvenuta ammissione alla classe terza. Sul secondo e sul terzo punto ha confermato la perentorietà del termine del 31 gennaio per il biennio e, per quanto riguarda la questione del nulla osta, ha affermato di avere ben presente la problematica. In ogni caso, ha rinviato alla pubblicazione di una apposita nota contenente indicazioni operative e chiarimenti sugli aspetti procedurali.
L’ANP seguirà l’iter di adozione dell’ordinanza e terrà aggiornati i colleghi sugli sviluppi.
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Esami integrativi e riorientamento scolastico: incontro al MIM
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