Il personale ATA di ruolo può accettare supplenze al 30 giugno o annuale, mantenendo per tre anni scolastici la titolarità. Lo prevede l’articolo 70 del CCNL 2019/21 che ha abrogato l’art. 59 del CCNL 29/11/2007. Per avere la sede di sede definitiva deve fare domanda di mobilità entro i termini previsti dall’ordinanza che disciplinerà i trasferimenti del personale scolastico.
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Mobilità ATA art. 70: si presenta domanda per non perdere la titolarità della sede dopo tre anni
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