Blog del Docente

11 Settembre 2018

Un algoritmo non può decidere i trasferimenti dei docenti

Un algoritmo non può decidere i trasferimenti dei docenti

11 September 2018

Per decidere le sedi dei trasferimenti dei docenti non basta una decisione interamente automatizzata

Di ANTONIO CICCIA MESSINA

Ci vuole l ‘ apporto umano, che deve governare e controllare il procedimento amministrativo. Per quanto l’algoritmo sia raffinato. Ad alzare un argine contro lo strapotere delle macchine è il TAR Lazio con una sentenza (della sezione terza bis n. 9230 depositata il 10/9/2018, presidente Riccardo Savoia, estensore Alfonso Graziano), che segna un punto fermo nella considerazione giuridica dell’intelligenza artificiale e nella giurisprudenza sul rapporto tra nuove tecnologie e procedimenti amministrativi. Nel caso concreto, per assegnare le sedi agli insegnanti, in base all’ordinanza ministeriale n. 241/2016, un algoritmo ha mandato docenti titolari di maggior punteggio in graduatoria in posti in province più lontane rispetto a quelle indicate con priorità nella domanda di assunzione, mentre molti docenti con punteggio inferiore, hanno trovato sede nella provincia e nella classe di concorso scelta. Da qui il contenzioso, che ha al suo centro la questione se la tecnologia possa dominare la valutazione umana nel procedimento amministrativo.

Nella decisione si legge che nessun procedimento amministrativo, per quanto complesso, possa legittimare la sua devoluzione ad un meccanismo informatico o matematico del tutto impersonale. Il ricorso esclusivo all’algoritmo, inoltre, fa piazza pulita delle regole sulla partecipazione, sulla trasparenza e sull’accesso, e cioè delle barriere a garanzia del privato di fronte ai pubblici poteri. La sentenza mette in evidenza la differenza tra decisione e valutazione discrezionale e le decisioni interamente automatizzate, realizzate in applicazione di regole o procedure informatiche o matematiche.

Il TAR Lazio conclude che le procedure informatiche, anche se rasentassero la perfezione, non possono soppiantare l’attività cognitiva, acquisitiva e di giudizio che solo un’istruttoria affidata ad un funzionario persona fisica è in grado di svolgere. La persona fisica è il titolare del procedimento e le procedure informatiche devono mantenersi in funzione servente e strumentale.

Si aggiunge che la posizione del TAR Lazio è del tutto in linea, non solo con i principi costituzionali, ma anche con il recente Regolamento UÈ sulla protezione dei dati n.2016/679, che, all’articolo 22, detta le garanzie partecipative e di richiesta dell’intelligenza umana.

Fonte dell’articolo: Italia Oggi



Un algoritmo non può decidere i trasferimenti dei docenti
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