Per decidere le sedi dei trasferimenti dei docenti non basta una decisione interamente automatizzata
Di ANTONIO CICCIA MESSINA
Ci vuole l ‘ apporto umano, che deve governare e controllare il procedimento amministrativo. Per quanto l’algoritmo sia raffinato. Ad alzare un argine contro lo strapotere delle macchine è il TAR Lazio con una sentenza (della sezione terza bis n. 9230 depositata il 10/9/2018, presidente Riccardo Savoia, estensore Alfonso Graziano), che segna un punto fermo nella considerazione giuridica dell’intelligenza artificiale e nella giurisprudenza sul rapporto tra nuove tecnologie e procedimenti amministrativi. Nel caso concreto, per assegnare le sedi agli insegnanti, in base all’ordinanza ministeriale n. 241/2016, un algoritmo ha mandato docenti titolari di maggior punteggio in graduatoria in posti in province più lontane rispetto a quelle indicate con priorità nella domanda di assunzione, mentre molti docenti con punteggio inferiore, hanno trovato sede nella provincia e nella classe di concorso scelta. Da qui il contenzioso, che ha al suo centro la questione se la tecnologia possa dominare la valutazione umana nel procedimento amministrativo.
Nella decisione si legge che nessun procedimento amministrativo, per quanto complesso, possa legittimare la sua devoluzione ad un meccanismo informatico o matematico del tutto impersonale. Il ricorso esclusivo all’algoritmo, inoltre, fa piazza pulita delle regole sulla partecipazione, sulla trasparenza e sull’accesso, e cioè delle barriere a garanzia del privato di fronte ai pubblici poteri. La sentenza mette in evidenza la differenza tra decisione e valutazione discrezionale e le decisioni interamente automatizzate, realizzate in applicazione di regole o procedure informatiche o matematiche.
Il TAR Lazio conclude che le procedure informatiche, anche se rasentassero la perfezione, non possono soppiantare l’attività cognitiva, acquisitiva e di giudizio che solo un’istruttoria affidata ad un funzionario persona fisica è in grado di svolgere. La persona fisica è il titolare del procedimento e le procedure informatiche devono mantenersi in funzione servente e strumentale.
Si aggiunge che la posizione del TAR Lazio è del tutto in linea, non solo con i principi costituzionali, ma anche con il recente Regolamento UÈ sulla protezione dei dati n.2016/679, che, all’articolo 22, detta le garanzie partecipative e di richiesta dell’intelligenza umana.
x La giunta della Provincia autonoma di Trento, avvalendosi delle prerogative assegnatele dal suo Statuto, ha approvato un disegno di legge, predisposto dall’assessore Mirko Bisesti (Lega), che prevede per una parte dei docenti delle scuole statali della Provincia la possibilità di essere selezionati e inquadrati in una posizione diversa da quella di partenza: il ddl individua infatti tre nuove figure professionali: i docenti esperti, cui affidare compiti di coordinamento della didattica, di rafforzamento dei percorsi di orientamento e di personalizzazione della didattica; i docenti ricercatori, cui affidare compiti di sviluppo di specifici progetti, di durata anche pluriennale, per il miglioramento e l’innovazione dell’offerta formativa; i docenti delegati all’organizzazione, cui affidare incarichi di diretta collaborazione con il dirigente scolastico per compiti organizzativi.
x Compiti per casa: poche cose preoccupano i genitori più di questi (lo abbiamo visto nei giorni scorsi), soprattutto se parliamo di bambini della scuola primaria e a maggior ragione se questi pargoli frequentano la scuola a tempo pieno.
x Mentre Tuttoscuola ospitava in un partecipato webinar esponenti istituzionali e sindacali di spicco per approfondire la funzione del docente tutor, il CSPI esprimeva parere sulle bozze di decreto e di circolare proprio su questa nuova figura professionale.