Dare lo spazio giusto alle esperienze di alternanza scuola-lavoro agli esami di maturità Esperienze che…
5 Maggio 2018
Risposte a quesiti in materia di attività di alternanza scuola lavoro
Il MIUR risponde al alcune istanze poste dalle amministrazioni scolastiche e dalle famiglie
1. Attività di alternanza scuola lavoro per i candidati interni agli esami di Stato degli anni
2017/2018 e 2018/2019
Esami di Stato dell’anno scolastico 2017/2018
Come è noto, ai sensi dell’articolo 1, comma 33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n.
107, i percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono
attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e
nell’ultimo anno, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel
triennio.
Tale disposizione, entrata in vigore nell’anno scolastico 2015/2016 limitatamente alle classi
terze, risulta attualmente a pieno regime, coinvolgendo la totalità degli studenti delle classi terze,
quarte e quinte attivate nel corrente anno scolastico.
Ai fini dell’ammissione dei candidati interni all’esame di Stato, si osserva che, per l’anno
scolastico 2017/2018, la normativa nulla dispone circa l’obbligo, per le studentesse e gli studenti, di aver svolto un monte ore minimo di attività di alternanza scuola lavoro nell’ultimo triennio del percorso di studi.
Potranno essere ammessi all’esame di Stato, quindi, anche le studentesse e gli studenti che
non hanno completato il numero minimo di 400/200 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno. E’
il caso, ad esempio, degli studenti ripetenti l’ultimo anno del percorso di studi nell’a.s. 2017/2018, i
quali non hanno avuto l’opportunità di svolgere esperienze di alternanza nel secondo biennio, poiché
non previste dall’ordinamento come attività pienamente curricolari.
Risulta, tuttavia, fuor di dubbio che le studentesse e gli studenti i quali hanno svolto attività
di alternanza scuola lavoro per il monte ore minimo previsto dalla legge 107/2015, abbiano avuto
l’opportunità di acquisire una serie di competenze legate al profilo di indirizzo, ovvero trasversali,
utili ad incrementare le loro capacità di orientamento e a favorire la loro occupabilità nel momento
in cui entreranno nel mondo del lavoro.
Sulla base della certificazione delle relative competenze acquisite entro la data dello scrutinio
di ammissione all’esame di Stato, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle
suddette esperienze e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di
comportamento. Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente
conto dei suddetti esiti.
In aderenza con quanto disposto dalle annuali Ordinanze ministeriali, in sede di
predisposizione della terza prova scritta e di organizzazione del colloquio, la Commissione di esame
tiene conto, ai fini dell’accertamento delle conoscenze, abilità e competenze, anche delle eventuali
esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, indicate nel Documento del Consiglio di classe.
In ogni caso, tali esperienze sono da considerare quale elemento di valorizzazione del
curriculum dell’allievo; la loro eventuale mancanza non deve costituire in alcun modo elemento di
penalizzazione nella valutazione.
Le esperienze condotte in alternanza scuola lavoro sono riportate nel modello di
certificazione di cui al decreto ministeriale 3 marzo 2009, n. 26, allegato al diploma, tra gli “ulteriori
elementi caratterizzanti il corso di studi seguito”.
Esami di Stato dell’anno scolastico 2018/2019
A partire dall’anno scolastico 2018/2019, in seguito all’entrata in vigore del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62, lo svolgimento dell’attività di alternanza scuola lavoro costituirà
requisito di ammissione agli esami di Stato conclusivi dei percorsi di studi di istruzione secondaria
di secondo grado.
Al riguardo, infatti, l’articolo 13, comma 2, lettera c) del citato decreto legislativo dispone
che “è ammesso all’esame di Stato […] la studentessa e lo studente in possesso”, tra gli altri, del
requisito dello “svolgimento dell’attività di alternanza scuola lavoro secondo quanto previsto
dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno”.
L’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 62/2017 dispone, inoltre, che “in relazione al
profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l’esame di Stato tiene
conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola lavoro” riepilogate nel
“curriculum dello studente”, di cui la Commissione di esame tiene conto nello svolgimento dei
colloqui e che costituisce, ai sensi del successivo articolo 21, allegato al diploma finale rilasciato in
esito al superamento dell’esame di Stato.
L’articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 62/2017 prevede, infine, che “nell’ambito del
colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale,
l’esperienza di alternanza scuola lavoro svolta nel percorso di studi”.
2. Attività di alternanza scuola lavoro per i candidati esterni agli esami di Stato degli anni
2017/2018 e 2018/2019
L’ammissione dei candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei percorsi di studio di
istruzione secondaria di secondo grado è subordinata al superamento dell’esame preliminare, teso ad
accertare – attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche, compositivo/esecutive musicali e
coreutiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi – la loro preparazione nelle
discipline di insegnamento dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione
o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal percorso di studi dell’ultimo
anno.
Al riguardo, si richiamano le particolari disposizioni previste per i candidati esterni contenute
nell’Ordinanza ministeriale che disciplina annualmente l’esame di Stato.
I candidati esterni all’esame di Stato dell’anno scolastico 2017/2018 dichiarano e
documentano, alla scuola alla quale sono stati assegnati e comunque entro l’inizio dell’esame
preliminare, le eventuali esperienze di alternanza scuola lavoro o le attività ad esse assimilabili
(stage, tirocini, attività lavorative anche in apprendistato o di lavoro autonomo).
Il Consiglio di classe, in sede di esame preliminare, tiene conto della correlazione delle
suddette esperienze agli obiettivi specifici di apprendimento dell’indirizzo di studi scelto dal
candidato e, analogamente a quanto previsto per i candidati interni, valuta gli esiti delle stesse e la
loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari. Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe
tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti.
Relativamente allo svolgimento dell’esame di Stato, valgono i principi già illustrati a
proposito dei candidati interni.
Giova anche in questa sede ricordare che, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
62, a partire dall’anno scolastico 2018/2019, lo svolgimento di attività di alternanza scuola lavoro o
ad esse assimilabili costituirà anche per i candidati esterni requisito di ammissione agli esami di
Stato conclusivi, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, di prossima emanazione.
3. Novità e aggiornamenti in tema di attività di alternanza scuola lavoro per gli studenti atleti
di alto livello agonistico
Questo Ministero ha avuto modo di chiarire, con la nota AOODGOSV prot. n. 3355 del 28
marzo 2017, la riconducibilità alle attività di alternanza scuola lavoro delle attività sportive praticate
ai massimi livelli agonistici da parte degli studenti-atleti di “Alto livello” frequentanti le classi terze,
quarte e quinte dei percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, coerentemente con
quanto previsto dal Programma sperimentale di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 2015, n. 935.
Al riguardo, con successiva nota AOODGSIP prot. n. 4379 dell’11 settembre 2017, è stata
rammentata, alle istituzioni scolastiche interessate, la possibilità di aderire al suddetto Programma di
sperimentazione, che si avvale di attività di accompagnamento e di iniziative di formazione
professionale specifica per i docenti coinvolti, adottate da questo Ministero e supportate dalla
possibilità di utilizzo di nuove tecnologie informatiche.
In tale ultima nota, sono stati specificati i nuovi requisiti di ammissione al citato Programma
che, in seguito alla delibera dell’apposita Commissione prevista dal decreto ministeriale n. 935
dell’11 dicembre 2015, risultano ampliati rispetto al passato in ordine alle categorie di atleti
ammessi alla sperimentazione.
In coerenza con il nuovo quadro nazionale delineato dalla Commissione, si specificano di
seguito le categorie di atleti di “Alto livello”, per i quali è accertata la riconducibilità delle attività
sportive agonistiche praticate a quelle di alternanza scuola lavoro, riportando l’Ente abilitato al
rilascio della documentazione attestante l’appartenenza:
1. Rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili.
2. Atleti coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici estivi ed invernali,
anche giovanili, del Quadriennio 2017-2020.
L’attestazione è rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva di riferimento.
3. Studenti riconosciuti quali “Atleti di Interesse Nazionale” dalla Federazione Sportiva
Nazionale o dalle Discipline Sportive Associate o Lega professionistica di riferimento.
L’attestazione è rilasciata esclusivamente dalla Lega o dalla Federazione Sportiva di riferimento.
4. Per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi 24 posti della classifica nazionale di
categoria, all’inizio dell’anno scolastico di riferimento.
L’attestazione è rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva di riferimento.
5. Per le attività sportive professionistiche di squadra, riconosciute ai sensi della legge n.
91/1981, atleti che partecipano ai seguenti campionati:
– Calcio (serie A, serie B, serie C, Primavera e Berretti serie A, B e C, Under 17 serie
A e B);
– Pallacanestro serie A1, A2, B, Under 20 Eccellenza, Under 18 Eccellenza.
L’attestazione è rilasciata esclusivamente dalla Lega o dalla Federazione Sportiva di riferimento.
6. Per gli sport non professionistici di squadra, gli atleti che partecipano ai Campionati
Nazionali di serie A1 e A2.
Per la Pallavolo, atleti partecipanti ai campionati di serie A e B maschile e A1, A2 e B1
femminile.
L’attestazione è rilasciata esclusivamente dalla Lega o dalla Federazione Sportiva di riferimento.
Fonte dell’articolo: MIUR

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