Scuola Notizie

6 Marzo 2022

Punteggio mobilità docenti, differenze trasferimento e passaggio di cattedra o ruolo

La valutazione del punteggio spettante ai docenti per la mobilità viene fatta sulla base degli elementi indicati nelle tabelle di valutazione allegate al CCNI.
Per ogni tipologia di movimento, distinguendo la mobilità territoriale da quella professionale, deve essere presa in considerazione la specifica tabella, tabella A per il trasferimento e Tabella B per il passaggio di cattedra e il passaggio di ruolo
Tabella A
La Tabella A è valida per i trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo.
Comprende tre sezioni distinte, per la valutazione del seguente punteggio:
A1 – Anzianità di servizio
A2 – Esigenze di famiglia
A3 – Titoli generali
Tabella B
La Tabella B è valida per la mobilità professionale del personale docente ed educativo.
Comprende due sezioni distinte, per la valutazione del seguente punteggio:
B1 – Anzianità di servizio
B2 – Titoli generali
Differenze tra le due tabelle
Il punteggio spettante per il trasferimento e per la mobilità professionale è, quindi, differente, in quanto diverse sono le tabelle da utilizzare per il calcolo.
Segnaliamo due importanti differenze
Una prima differenza riguarda l’assenza, per la mobilità professionale, della tabella finalizzata alla valutazione delle esigenze di famiglia.
Se, quindi, per il trasferimento si valuta il punteggio per il ricongiungimento al coniuge (Tabella A2 lettera A), per i figli minori (Tabella A2 lettera B e C) e per la cura e assistenza dei figli disabili (Tabella A2 lettera D), per il passaggio di cattedra e per il passaggio di ruolo non è previsto alcun punteggio per le esigenze di famiglia.
L’altra importante differenza riguarda la valutazione dei titoli (Tabella A3 per il trasferimento e Tabella B2 per la mobilità professionale), per i quali non vi è alcuna limitazione quantitativa per la mobilità professionale, mentre per il trasferimento i titoli valutabili sono cumulabili fino ad un massimo di 10 punti, con valutazione a parte per i titoli previsti nella lettera A) e nella lettera H) della Tabella A3, indicati di seguito:
A) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza ……………….. punti 12
H) per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323, fino all’anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l’attività svolta dal docente di sostegno all’alunno disabile che sostiene l’esame ……. punti 1
Conclusioni
Considerando, quindi, le differenze indicate per le specifiche tabelle di valutazione, il docente che presenta contemporaneamente domanda di trasferimento e domanda di passaggio, potrebbe partecipare alla mobilità con punteggi diversi per i due movimenti richiesti.
La consulenza
È possibile richiedere consulenza specifica scrivendo a [email protected] (non è assicurata risposta individuale, ma la trattazione di tematiche generali).
È possibile seguire le notizie e le schede di approfondimento in Mobilità
È possibile partecipare al nostro forum di reciproco aiuto
Mobilità docenti 2022-23, al via domanda: tutte le ISTRUZIONI e le GUIDE PER IMMAGINI. AGGIORNATO

, 2022-03-06 08:32:00, La valutazione del punteggio spettante ai docenti per la mobilità viene fatta sulla base degli elementi indicati nelle tabelle di valutazione allegate al CCNI.
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