Blog del Docente

3 Ottobre 2018

Perché smantellare la chiamata non basta a ripristinare la titolarità

Perché smantellare la chiamata non basta a ripristinare la titolarità

3 October 2018

I rilievi in base a legislazione e giurisprudenza

Nelle scorse settimane ItaliaOggi ha riportato la notizia della presentazione di un disegno di legge da parte di Mario Pittoni, senatore della Lega e presidente della commissione istruzione del senato. Il disegno di legge prevede la cancellazione della chiamata diretta: un istituto introdotto dalla legge 107/2015. Che pone nel nulla il diritto dei docenti a vedersi assegnare una sede di titolarità secondo le regole del merito codificate nella disciplina della mobilità.

Il sistema delineato dalla legge 107/2015 prevede che i docenti senza sede vengano assoggettati al mero gradimento del dirigente scolastico preposto all’istituzione scolastica dove risultino cattedre e posti disponibili. Sempre secondo questo sistema, il docente, previo inserimento del proprio curriculum, viene contattato dal dirigente scolastico interessato che, eventualmente, ha titolo ad assegnargli un incarico di durata triennale. L’assegnazione dell’incarico non comporta l’acquisizione della titolarità della sede. Pertanto, una volta decorso il termine dell’incarico, il docente rimane nuovamente senza sede e viene assoggettato nuovamente alla procedura. La chiamata diretta, peraltro, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, ha avuto scarso seguito tra i dirigenti scolastici.

Che nella stragrande maggioranza dei casi hanno ritenuto di astenersi dall’adottare la chiamata diretta. Anche al fine di esporsi al rischio di responsabilità penali. Responsabilità sulle quali aveva lanciato l’allarme anche l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac). Tant’è che l’authority guidata da Raffaele Cantone era intervenuta con la delibera n. 430 del 13 aprile 2016, evidenziando i fattori a rischio corruttivo connessi all’attivazione delle relative procedure e all’adozione dei provvedimenti conseguenti.

L’entrata in vigore delle norme sulla chiamata diretta avevano messo all’angolo anche la contrattazione collettiva. Che solo in una fase successiva aveva potuto mitigare gli effetti delle nuove norme reintroducendo parzialmente il diritto dei docenti alla mobilità e all’acquisizione della titolarità. Con l’ultimo contratto, infatti, è stata data la possibilità ai docenti di esprimere 5 preferenze contro le 15 precedentemente previste e, per le restanti 10, la mera possibilità di indicare gli ambiti.

L’accoglimento della domanda in riferimento alle preferenze ha comportato l’acquisizione della titolarità sull’istituzione scolastica prescelta. Per contro, i docenti che si sono visti accogliere la domanda in riferimento agli ambiti, sono stati comunque assoggettati alla chiamata diretta. In più, tutti i docenti delle scuole secondarie (anche quelli che non hanno presentato la domanda di mobilità) sono decaduti dalla titolarità sulla sede scolastica e sono stati immessi nell’organico dell’istituzione scolastica in cui le varie sedi scolastiche risultano comprese. Per esempio, un istituto superiore che comprenda un liceo classico, un liceo scientifico e un istituto magistrale prima aveva tré codici per ognuna delle scuole. Adesso, invece, ha un unico codice che comprende tutti i docenti delle tré scuole comprese in tale istituto.

Ciò ha comportato che i dirigenti scolastici, nell’assegnare i docenti alle classi, non di rado abbiano disposto dei veri e propri trasferimenti d’ufficio, senza tenere in alcun conto le esigenze dei docenti interessati. Il disegno di legge Pittoni cancella la chiamata diretta, ma non ripristina la titolarità sulla sede scolastica lasciando intatto il rischio di continui trasferimenti d’ufficio per tutti i docenti delle secondarie. In ciò ponendo le premesse per l’ennesimo contenzioso seriale con esiti incerti per l’amministrazione.

La giurisprudenza, peraltro, è concorde nel ritenere che la modifica della sede geografica della prestazione sia da considerarsi alla stregua di un vero e proprio trasferimento e che, in ogni caso, i provvedimenti di mobilità adottati dai dirigenti scolastici d ebbano essere comunque motivati in fatto e in diritto. Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza, le relative decisioni devono tenere nel giusto conto le esigenze personali e familiari dei docenti destinatari.

La situazione potrebbe essere agevolmente risolta con un intervento legislativo, anche all’interno be essere bypassato con una norma di interdel disegno di legge, che limiti l’esercizio pretazione autentica del decreto Madia da del potere dei dirigenti scolastici all’interno porre all’interno del disegno di legge. delle sedi scolastiche ubicate nello stesso I rimedi, codice alla mano, insomma comune, esistono. Tocca alla politica decidere come Un’altra soluzione potrebbe essere agire. quella di demandare alla contrattazione collettiva la regolazione dell’assegnazione dei docenti alle sedi scolastiche ubicate in comuni diversi da quello di attuale servizio. Quest’ultima soluzione necessiterebbe di un intervento interpretativo da parte dell’amministrazione centrale, in assenza del quale le cose rimarrebbero esattamente come sono e la ratio del disegno di legge Pittoni risulterebbe vanificata.

Fonte dell’articolo: Italia Oggi



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