Alternanza

12 Giugno 2019

Nuovi percorsi di Istruzione professionale: Valutazione intermedia degli apprendimenti nel biennio

Indicazioni per gli scrutini dall’anno scolastico 2018/2019

Alla luce delle novità introdotte dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 e delle richieste di chiarimento avanzate da parte delle istituzioni scolastiche, nelle more della pubblicazione del decreto recante le Linee guida per favorire e sostenere l’adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo del biennio e del triennio dei nuovi percorsi di istruzione professionale previsto dall’articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della salute del 24 maggio 2018, n. 92 (di seguito Regolamento), si forniscono le seguenti indicazioni operative per la conduzione dello scrutinio relativo alla prima annualità del biennio unitario dei nuovi percorsi che si sta avviando a conclusione.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 7, del citato Regolamento, nel rispetto dell’assetto organizzativo del biennio dei percorsi dell’istruzione professionale previsto dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 61/2017, le istituzioni scolastiche di istruzione professionale “effettuano, al termine del primo anno, la valutazione intermedia concernente i risultati delle unità di apprendimento” inserite nel Progetto Formativo Individuale (P.F.I.).

Il Consiglio di classe, quindi, dopo aver accertato la presenza del requisito di frequenza del 75% del monte ore personalizzato, ovvero il diritto alla deroga in presenza di gravi motivi, tenendo conto dei criteri adottati dal Collegio dei docenti, procede alla valutazione degli apprendimenti disciplinari sulla base delle proposte di voto dei docenti titolari, delle competenze maturate, delle motivazioni e delle attitudini degli studenti.

In esito a tale valutazione sono possibili i seguenti esiti, riportati nel Sistema informativo SIDI:

a) Lo studente ha riportato una valutazione positiva in tutte le discipline di insegnamento, ha maturato le competenze previste e il P.F.I. non necessita di adeguamenti. In tale ipotesi lo studente è ammesso alla classe seconda e il P.F.I. è confermato.

b) Lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le competenze previste, ma il P.F.I. necessita di adeguamenti (ad esempio, in previsione di un cambio di indirizzo, della volontà di attuare un passaggio o di conseguire anche la qualifica IeFP maturando crediti con lo strumento della personalizzazione, ecc.). In tal caso lo studente è ammesso alla classe successiva e il P.F.I. potrà essere modificato anche all’inizio dell’anno scolastico successivo.

c) Lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha maturato tutte le competenze previste. In tal caso il Consiglio di classe delibera che lo studente è ammesso con revisione del P.F.I. alla classe successiva, prevedendo per tempo una o più attività finalizzate al proficuo proseguimento della carriera scolastica, fra cui:

i. partecipazione nell’anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al recupero delle carenze riscontrate (es. frequenza di attività didattiche nelle classi del primo anno e/o in gruppi omogenei);

ii. partecipazione agli interventi didattici programmati ordinariamente dalla scuola durante i mesi estivi per il recupero delle carenze rilevate.

Ove ne ricorrano le condizioni, il Consiglio di classe potrà adottare i necessari ulteriori adattamenti del P.F.I.

d) Lo studente ha riportato valutazioni negative e deficit nelle competenze attese tali da non poter ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al termine del secondo anno, neanche a seguito della revisione del P.F.I. e/o di un miglioramento dell’impegno, della motivazione e dell’efficacia del processo di apprendimento. In tal caso lo studente è dichiarato non ammesso all’annualità successiva e il P.F.I. è rimodulato, prorogandolo di un anno. Nel P.F.I. saranno previste le opportune attività per l’eventuale ri-orientamento e la valorizzazione delle competenze comunque maturate.

Tale ultima ipotesi di non ammissione ricorre anche nel caso in cui la votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, sia inferiore a sei decimi.

Nell’ipotesi di cui alla lettera c) il Consiglio di classe “comunica alla studentessa e allo studente le carenze riscontrate ai fini della revisione del P.F.I. e della definizione delle relative misure di recupero, sostegno ed eventuale ri-orientamento da attuare nell’ambito della quota non superiore a 264 ore nel biennio”.

Fonte: MIUR

Nuovi percorsi di Istruzione professionale: Valutazione intermedia degli apprendimenti nel biennio
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