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28 Aprile 2018

Mensa e gite scolastiche, una guida per conoscere le spese detraibili

Mensa e gite scolastiche, una guida per conoscere le spese detraibili

28 April 2018

Mense e gite scolastiche detraibili anche quest’anno

La conferma arriva dall’Agenzia delle Entrate, che già per il 730 del 2017 aveva introdotto questa misura. Lo scorso anno poi era stata diffusa una circolare esplicativa (7/E del 4 aprile 2017) che spiegava nel dettaglio quali documenti produrre. Per il 2018 la misura viene addirittura rafforzata, come spiega la guida alla compilazione del modello 730 (disponibile a questo link)

Detrazione spese scolastiche, ecco come fare

In particolare è stato aumentato a 717 euro il limite delle spese d’istruzione per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d’istruzione; la detrazione per la frequenza e il pagamento delle rette mensili dell’asilo nido (pubblico o privato) è del 19% su un importo massimo di 632 euro a figlio; la detrazione delle spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado è del 19% fino ad un massimo di 717 euro (prima era 564 euro). Prevista anche la detrazione per l’affitto degli studenti fuori sede: anche in questo caso del 19% ma su un importo massimo di 2.633 euro.

Quali spese si possono detrarre?

Come lo scorso anno, tra le spese ammesse alla detrazione troviamo le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori. Vi rientrano, inoltre, in quanto connesse alla frequenza scolastica, i contributi volontari e le erogazioni liberali. In particolare si tratta delle spese per:

– la mensa scolastica (Circolare 02.03.2016 n. 3/E risposta 1.15) e i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola;

– le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (dunque corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza). Se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi.

Non si possono detrarre

Confermata inoltre l’assenza di detrazione per l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado; servizio di trasporto scolastico.

Detrazione spese scolastiche: i documenti da conservare

Facendo ancora riferimento alla Circolare 7/E del 4 aprile 2017, resta ovviamente l’obbligo di controllare e conservare la documentazionedel caso. Il contribuente dovrà esibire e conservare le ricevute o quietanze di pagamento. Le spese sostenute per la mensa scolastica possono essere documentate mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario e deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno. Nello schema fornito dall’Agenzia, ecco la documentazione necessaria:

Per le spese sostenute per la mensa scolastica

– ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento con riportata nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno;

– qualora il pagamento sia stato effettuato in contanti, con altre modalità di pagamento o con l’acquisto di buoni in formato sia cartaceo sia elettronico, attestazione del soggetto che ha ricevuto il pagamento o della scuola che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente.

Per le gite scolastiche, l’assicurazione della scuola e altri contributi scolastici finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa:

– ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2016 e i dati dell’alunno o studente;

– qualora il pagamento sia stato effettuato nei confronti di soggetti terzi attestazione dell’istituto scolastico dalla quale si rilevi la delibera di approvazione e i dati dell’alunno o studente.

Fonte dell’articolo:Tuttoscuola



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