ServizioLa sentenza
L’intesa preventiva è richiesta solo per costi straordinari che per rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole
di Pietro Alessio Palumbo
2′ di lettura
La Corte di Cassazione (ordinanza 33939/2023) ha chiarito che in tema di spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, il genitore convivente non è tenuto a concordare preventivamente e a informare l’altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese qualora si tratti di costi sostanzialmente certi nel loro ordinario e prevedibile ripetersi; e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, sebbene non predeterminabili nel loro ammontare. Ciò in quanto il preventivo…
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Non occorre accordo con lex coniuge per le spese di alloggio del figlio universitario
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