Blog del Docente

6 Novembre 2020

Il Tar Lazio conferma il no ai docenti delle paritarie per il concorso straordinario

Con sentenza del 30 ottobre 2020 il TAR Lazio ha confermato che la partecipazione al concorso straordinario è consentita per coloro che hanno insegnato nelle scuole statali

Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva l’annullamento del concorso n. 510 del 2020 nella parte in cui non consente la partecipazione ai docenti che abbiano svolto attività di docenza presso scuole paritarie.

Il ricorso proposto non può trovare accoglimento come da costante orientamento della giurisprudenza della sezione.

Il ricorso proposto non può trovare accoglimento, come da costante orientamento della sezione.

La parte ricorrente è in possesso di titolo di laurea a specifiche classi di concorso unitamente ai 24 crediti formativi universitari ma non è in possesso del requisito delle tre annualità richiesto dalla normativa di riferimento.

Con il Decreto Legge 126 del 29/10/2019 è stata autorizzata la procedura concorsuale straordinaria impugnata.

Il Decreto Legge 126/2019 recante “misure di straordinaria necessita’ ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti” prevede all’art. 1 i requisiti di ammissione alla procedura di carattere straordinario in oggetto.

Il quinto comma, lett. a) b) e c), dell’art. 1 prevede che la partecipazione è riservata ai soggetti anche di ruolo che, congiuntamente “tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualita’ di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124; hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre; posseggono, per la classe di concorso richiesta, il titolo di studio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fermo restando quanto previsto all’articolo 22, comma 2, del predetto decreto. Per la partecipazione ai posti di sostegno e’ richiesto l’ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione e’ considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b). I soggetti che raggiungono le tre annualita’ di servizio prescritte unicamente in virtu’ del servizio svolto nell’anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria di cui al comma 1. La riserva e’ sciolta negativamente qualora il servizio relativo all’anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto articolo 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020”.

Il d.m. attuativo della citata previsione prevede all’art. 2 (requisiti di ammissione) (D.M. 23 aprile 2020, n. 510pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28 aprile 2020 («Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno»), in particolare dell’art. 2, co. 1 e 2, nella parte in cui escludono dalla partecipazione alla procedura per l’immissione in ruolo i docenti che non abbiano maturato presso scuole secondarie statali le tre annualità di esperienza richieste dal medesimo D.M) “1. Ai sensi dell’art. 1, comma 5, del Decreto Legge, la partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente, alla data prevista per la presentazione della domanda, posseggono i seguenti requisiti: a. tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020 hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b). I soggetti che raggiungono le tre annualità di servizio prescritte unicamente in virtu’ del servizio svolto nell’anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria. La riserva è sciolta negativamente qualora il servizio relativo all’anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto art. 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020; b. hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre; c. per il posto comune, il titolo di studio previsto dall’art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, coerente con la classe di concorso richiesta fermo restando quanto previsto dall’art. 22, comma 2, del predetto decreto con riferimento alle classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 come modificato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, ovvero il titolo di abilitazione o di idoneità concorsuale nella specifica classe di concorso. d. per il posto di sostegno, il titolo di accesso alla procedura e l’ulteriore specializzazione per il relativo grado, salvo quanto stabilito al comma 3. 2. Il servizio di cui al comma 1, lettere a) e b), è valido solo se: a. prestato nelle scuole secondarie statali …”.

I ricorrenti sono pertanto privi dei titoli richiesto ai fini della partecipazione al concorso o, comunque, dei requisiti necessari per partecipare allo stesso, posto che in base all’art. 2, comma 1, i requisiti di partecipazione elencati alle varie lettere dell’art. 2 devono essere posseduti congiuntamente. Ne discende l’insufficienza del possesso del solo titolo di studio previsto dall’art. 5, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 59 del 2017.

2.2. La previsione normativa richiede espressamente lo svolgimento di tre annualità, nel corso degli ultimi dodici anni presso istituzioni scolastiche statali, con effetto preclusivo alla presentazione della domanda per coloro che non siano in possesso del descritto requisito.

Si premette che il requisito in questione è previsto espressamente dalla legge e, ovviamente, la legge sopravvenuta può abrogare o derogare a una legge precedente, specie in ipotesi di concorso straordinario finalizzato anche ad eliminare il precariato storico.

D’altro canto, le espressioni linguistiche utilizzate dal legislatore non appaiono polisemiche, in quanto il legislatore si limita a richiamare il d.lgs. n. 59 del 2017 solo per quanto concerne il titolo di studio, prevedendo poi in aggiunta al possesso del titolo di studio anche il requisito dell’esperienza professionale dei tre anni. Ne discende che le espressioni linguistiche utilizzate dal legislatore depongono univocamente per la necessità dei tre anni di esperienza e per la non sostituibilità dei citati tre anni con il possesso dei 24 CFU. Oltre al senso letterale delle parole, anche l’argomento a contrario depone nel medesimo senso posto che se il legislatore avesse voluto equiparare i tre anni al possesso dei 24 CFU avrebbe potuto farlo espressamente anche richiamando l’art. 5, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 59 del 2017, il cui mancato richiamato sotto tale profilo (in presenza invece di un espresso richiamo per quanto concerne il possesso del titolo di studio) depone nel senso della inequivocità dell’intenzione del legislatore.

Sia il senso letterale delle parole che l’interpretazione logica e, quindi, entrambi i criteri ermeneutici previsti dall’art. 12 disp. prel. c.c., depongono nel senso della non equiparabilità, per tale concorso, tra i due requisiti.

2.3. Il Decreto in questione, quindi, all’articolo 1 comma 1 autorizza il Miur a bandire il concorso straordinario de quo contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami di cui all’articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Il requisito di ammissione è pertanto previsto espressamente dalla legge. Ne discende che l’amministrazione non ha alcun potere discrezionale sulla scelta delle categorie ammesse al concorso straordinario in oggetto essendo la scelta già stata compiuta a monte da parte del legislatore.

La legge ordinaria può senz’altro derogare ad altre disposizioni contenute in altra fonte di legge o equiparata, derivando la prevalenza della disposizione contenuta nella legge 159/2019 dagli ordinari criteri per risolvere l’antinomia tra fonti del diritto pariordinate (e in particolare dai criteri della specialità e cronologico).

Tali argomentazioni consentono di ritenere non fondati i motivi di ricorso mediante i quali viene contestata la violazione di legge o l’eccesso di potere, posto che la limitazione deriva direttamente dalla fonte primaria.

Sul punto si può richiamare l’orientamento della giurisprudenza amministrativa in tema di leggi provvedimento, da intendersi come quelle checontengono disposizioni dirette a destinatari determinati (Corte Cost., sent. n. 154 del 2013, n. 137 del 2009 e n. 2 del 1997), ovvero incidono su un numero determinato e limitato di destinatari (Corte Cost., sent. n. 94 del 2009), che hanno contenuto particolare e concreto (Corte Cost., sent.n. 20 del 2012, n. 270 del 2010, n. 137 del 2009, n. 241 del 2008, n. 267 del 2007 e n. 2 del 1997) e che comportano l’attrazione alla sfera legislativa della disciplina di oggetti o materie normalmente affidati all’autorità amministrativa (Corte Cost., sent. n. 94 del 2009 e n. 241 del 2008).La legge provvedimento non è di per sé in contrasto con l’assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, poiché nessuna disposizione costituzionale comporta una riserva agli organi amministrativi o esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto” (Corte Cost., sent. n. 85 del 2013 e n. 143 del 1989). Ne discende che, per i soggetti lesi da tali disposizioni normative, poiché la forma di tutela segue la natura giuridica dell’atto contestato, i diritti di difesa si trasferiscono dalla giurisdizione amministrativa alla giustizia costituzionale, trovando la protezione del privato, dunque, riconoscimento attraverso il sindacato costituzionale di ragionevolezza della legge, (in tal senso, ex multis, Cons. St., sez. III, 25 novembre 2014, n. 5831)”.

2.4. Per quanto concerne i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale deve ritenersi che, ferma la rilevanza della questione alla luce del carattere immediatamente escludente delle previsioni di legge e del bando, non sia possibile operare una lettura costituzionalmente orientata che consenta di far rientrare i ricorrenti tra i legittimati a partecipare alla selezione di carattere straordinario. La disposizione appare, come già evidenziato, sul punto priva di polisemia e un risultato ermeneutico difforme si tradurrebbe in una forma di disapplicazione della legge, in deroga al sistema accentrato di costituzionalità previsto dalla Costituzione del 1948.

Sia il senso letterale delle parole che l’intenzione del legislatore depongono nel senso della esclusione dei ricorrenti dalla procedura in oggetto, con la conseguenza che non sembra possibile un risultato ermeneutico idoneo a soddisfare l’interesse dei ricorrenti.

2.5. Il collegio ritiene, tuttavia, non sussistenti i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale della previsione di legge.

Il concorso in questione, per espressa previsione di legge, ha carattere straordinario. Ne discende che la previsione limitativa non lede il diritto costituzionalmente garantito dei ricorrenti di accedere ai posti di pubblico impiego mediante concorso pubblico, posto che gli stessi potranno partecipare ai concorsi ordinari che verranno banditi sulla base della lettera d), dell’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 59 del 2017. La stessa Corte Costituzionale ha statuito che “la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle” (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299). Occorre infatti considerare che “compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all’art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell’Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192).

Nel caso di specie, il meccanismo introdotto dal legislatore appare rispondente ai citati canoni, in quanto prevede un concorso di carattere straordinario e riservato, al fine di assicurare la stabilità dell’insegnamento nelle istituzioni scolastiche, di porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali e di ridurre il ricorso a contratti a termine, autorizzando contestualmente la possibilità di bandire concorsi ordinari con cadenza biennale. Si tratta di uno strumento finalizzato anche ad eliminare il c.d. precariato storico con la conseguenza che il requisito dell’esperienza professionale svolge anche la funzione di attribuire, per la procedura concorsuale straordinaria, una particolare forma di tutela agli insegnanti con maggiore esperienza professionale, per consentire la loro stabilizzazione.

2.5. La previsione di una specifica esperienza professionale, di tre anni negli ultimi dodici presso istituzioni scolastiche statali, non appare irragionevole o lesiva di altri principi costituzionali.

2.5.1. In un concorso straordinario la previsione di un dato collegato all’esperienza professionale acquisita e al servizio svolto, oltre al titolo, ovviamente con specifico riferimento al settore di riferimento e anche al sostegno, costituisce un parametro, da un lato, per inserire un criterio di merito collegato all’attività svolta, dall’altro, per delimitare il campo di applicazione della procedura straordinaria, coerente con la ratio di eliminare il precariato storico. La professionalità acquisita costituisce un fatto differente e ulteriore rispetto all’abilitazione professionale. La distinzione tra i due requisiti e l’inserimento del requisito integrativo dell’esperienza professionale acquisita non appaiono ledere il principio di ragionevolezza; specie in un concorso, come quello in oggetto, di carattere straordinario, in cui è prevista una procedura semplificata e più agevole per lo svolgimento delle prove concorsuali, il requisito dell’esperienza triennale viene a rappresentare un importante parametro sulla base del quale valutare il merito e la capacità dei concorrenti.

L’esperienza deve essere d’altro canto legata all’aspetto professionale specifica e alla specifica classe di concorso ai fini dell’ammissione in questione, in quanto si tratta di fatto strettamente legato all’amministrazione stessa.

2.5.2. L’intenzione del legislatore è quello di incidere sul sistema dei docenti che lavorano presso il sistema delle istituzioni scolastiche statali, al fine di garantirne il riassorbimento. La distinzione con gli istituti scolastici paritari o comunali non appare irragionevole anche se si considera il diverso meccanismo di selezione che interessa le scuole paritarie rispetto a quelle statali (Cons. St., ord. 4423/2018, 4378/2018), muovendo dalla considerazione che il servizio svolto presso le scuole paritarie, pur rientrando queste nel sistema nazionale di istruzione, è pur sempre svolto presso istituzioni private. Ne discende che, fermo il diritto dei ricorrenti di partecipare alle procedure ordinarie, la distinzione non appare irragionevole, né contrastante con la disciplina europea richiamata da parte ricorrente se si considera che la previsione non incide sul diritto alla libertà di insegnamento né preclude ai docenti di partecipare al concorso ordinario, ma si colloca nell’insieme delle disposizioni dirette a superare il precariato storico.

2.5.3. La fissazione di un termine per il conseguimento del requisito dell’esperienza professionale rapportato all’anno accademico 2019/2020, come termine finale, e al 2008/2009, come termine iniziale, è previsto dalla disposizione di legge e non è irragionevole se si considera che i soggetti che raggiungono le tre annualità di servizio prescritte unicamente in virtù del servizio svolto nell’anno scolastico 2019/2020 possono partecipare con riserva alla procedura straordinaria che verrà sciolta negativamente solo qualora il servizio relativo all’anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di validità (di cui all’articolo 11 comma 14 della legge 124/1999) entro il 30 giugno 2020.

Anche il termine iniziale di decorrenza deve ritenersi non irragionevole né arbitrario se si considera che l’esperienza professionale acquisita, per mantenere attualità, non può essere troppo lontana nel tempo.

2.6. Non emerge, d’altro canto, un contrasto tra la disciplina europea e la normativa nazionale sul tema, posto che la disciplina dei titoli abilitanti rimane di competenza dell’ordinamento nazionale e posto che i requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività di insegnante e la loro subordinazione a un titolo abilitante non appaiono contrastare con puntuali disposizione di diritto europeo. Sul punto, (cfr. parere Cons. St. n. 963 del 2019) deve osservarsi che i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento, limitandosi al più a imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti (Cons. giust. Ue, VIII, 17.12.2009, n. 586; sul tema si veda anche Cons. Stato, 6868/2018).

Le argomentazioni che precedono hanno carattere assorbente delle ulteriori censure proposte da parte ricorrente, rimanendo preclusa la possibilità di partecipare al concorso in oggetto.

Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento.

3. In considerazione della novità delle questioni di lite devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Fonte: https://www.giustizia-amministrativa.it/

Il Tar Lazio  conferma il no ai docenti delle paritarie per il concorso straordinario
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