(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Scadenzario: la presentazione del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito…
7 Aprile 2020
Graduatorie d’istituto prorogate
Resteranno in vigore gli elenchi di I, II e III fascia utili per i contratti di supplenza
Carlo Forte su Italia Oggi del 7 aprile 2020 scrive:
Le graduatorie di istituto rimarranno in vigore anche il prossimo anno. Compresi gli elenchi aggiuntivi previsti dal decreto del 3 giugno 2015. Lo ha disposto il governo nel decreto-legge approntato per l’emergenza da Coronavirus. Gli elenchi di II e III fascia, che avrebbero dovuto essere rinnovati entro quest’anno (si veda il decreto 374/2017) saranno prorogati fino al 2020/2021. Resteranno in vigore anche gli elenchi di I fascia. Ma solo per un anno. Perché il decreto-legge anticipa al 2020/21 anche il rinnovo delle graduatorie a esaurimento dalle quali discendono.
Sarà possibile, però, far valere il titolo di specializzazione sul sostegno se conseguito entro il 31 agosto prossimo. La norma fa riferimento agli elenchi dai quali i dirigenti scolastici traggono gli aventi titolo a ricevere le proposte di assunzione con contatti a tempo determinato dopo l’esaurimento delle graduatorie provinciali. E cioè delle graduatorie a esaurimento previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 296/2006. Che vengono utilizzate dagli uffici territoriali e dalle scuole polo nella fase provinciale delle assunzioni.
Le graduatorie di istituto sono elenchi di merito dove vengono graduati gli aspiranti docenti che ne abbiano fatto domanda, secondo i titoli posseduti. E sono divise in tre fasce. Nella prima fascia vengono inseriti gli aspiranti già inclusi nella I, nella II e nella III fascia delle graduatorie a esaurimento. L’inclusione negli elenchi d’istituto avviene suddividendo la I fascia in tre sottofasce. Ognuna delle quali include gli aventi titolo graduati secondo il punteggio posseduto e secondo la fascia in cui risultano precedentemente inclusi nella graduatoria a esaurimento corrispondente. Nella II fascia vengono inseriti, invece, gli aspiranti docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, ma non inseriti nelle graduatorie a esaurimento. E infine, nella III fascia vengono inclusi gli aspiranti docenti delle scuole secondarie in possesso del mero titolo di accesso all’insegnamento. Nella III fascia non vi sono più aspiranti docenti di scuola dell’infanzia o primaria, perché i titoli di accesso a queste tipologie di insegnamento sono già abilitanti (laurea in scienze della formazione primaria o diploma magistrale se conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002).
Le supplenze conferibili dai dirigenti scolastici tramite lo scorrimento delle graduatorie di istituto sono di tre tipi. Se la cattedra da assegnare risulti vacante e disponibile prima del 31 dicembre e l’ufficio scolastico abbia già comunicato l’esaurimento della graduatoria a esaurimento della tipologia di posto o della classe di concorso corrispondente, il dirigente potrà assumere un supplente stipulando un contratto di supplenza annuale con termine fino al 31 agosto. Se invece la cattedra o lo spezzone risulti solo disponibile in organico di fatto, anche se la disponibilità dovesse insorgere prima del 31 dicembre, il dirigente potrà assumere il supplente solo con contratto di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Idem se la disponibilità dovesse risultare dopo il 31 dicembre. Nel qual caso il dirigente scolastico dovrà assumere il supplente con supplenza fino al 30 giugno anche se dovesse trattarsi di una cattedra vacante e disponibile. Infine, nel caso si tratti di una semplice sostituzione di un docente momentaneamente assente (per esempio per malattia) il dirigente potrà assumere il supplente stipulando un mero contratto di supplenza temporanea per il mero tempo necessario a fare fronte alla sostituzione.

Commenti
ProfessioneDocente
Buongiorno, purtroppo è così, Il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 all'art. 2 comma 4 recita: "Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di costituzione delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della medesima legge, sono attuate nell'anno scolastico 2020/2021 per spiegare efficacia per il conferimento delle supplenze a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022. Conseguentemente, nell'anno scolastico 2020/2021, restano valide le graduatorie di istituto attualmente vigenti, ivi compresi i relativi elenchi aggiuntivi, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 3 giugno 2015, e successive modificazioni, da compilarsi, per la finestra di inserimento relativa all'anno scolastico 2020/21, entro il 31 agosto 2020, anche per i soggetti in possesso del solo titolo di specializzazione sul sostegno". La MAD rimane l'unica opzione valida per l'anno scolastico 2020/21.
SERENA
ASPETTAVO INSERIMENTO AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATOIA III FASCIA ESSENDOMI LAUREATA NEL 2018. ADESSO COSA FACCIO CONTINUO AD ESSERE DISOCCUPATA?
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