Conseguenza della proroga di un anno della validità delle graduatorie Ata in scadenza ad agosto
Per tamponare il Miur pubblicherà a breve un decreto
di Franco Bastianini
La montagna di domande di aggiornamento o di nuovo inserimento nelle graduatorie di terza fascia Ata di circolo e di istituto (intorno a due milioni secondo le organizzazioni sindacali) che hanno inondato e mandato in crisi alcune migliaia di uffici di segreteria delle scuole coinvolte finirà per partorire un mostriciattolo giuridico consistente nella proroga di un anno della validità delle graduatorie che dovevano scadere il 31 agosto 2017 e nel rinvio al primo settembre 2018 della validità delle graduatorie che, per effetto di quanto dispone il decreto ministeriale n. 640 del 30 agosto 2017, dovevano avere validità per il triennio 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020.
Un mostriciattolo giuridico che, non è difficile prevedere, darà la stura ad un’altrettanta montagna di ricorsi da parte di quelle centinaia di migliaia di nuovi aspiranti alle supplenze che a ragione si riterranno danneggiati, in corso d’opera, da una decisione che vanifica ogni legittima aspettativa, per quanto aleatoria possa essere, di potere ottenere una supplenza nell’anno scolastico in corso.
È quanto si intuisce leggendo i resoconti sindacali dell’incontro svoltosi martedì 21 novembre presso l’ufficio di Gabinetto del Miur per discutere della situazione venutasi a creare nelle scuole e tra il personale Ata di ruolo aspirante a utilizzare le disposizioni contenute nell’art. 59 del contratto scuola in vigore.
Con un apposito decreto di imminente pubblicazione la ministra Valeria Fedeli, nel tentativo di tamponare una situazione (l’invio di 2 milioni di domande di inserimento nella terza fascia) che stava sfuggendo di mano sia al dicastero di viale Trastevere che ai dirigenti scolastici delle scuole tenute a predisporre le graduatorie di terza fascia e rendere problematica l’applicazione dell’art. 59 del contratto scuola, dovrebbe disporre appunto la proroga di un anno della validità delle graduatorie di terza fascia compilate in applicazione del decreto ministeriale n. 717 del 5 settembre 2014 e nel contempo rinviare di un anno scolastico la validità delle nuove graduatorie da compilare per effetto di quanto dispone il decreto n, 640 del 30 agosto 2017.
Proroga delle vecchie graduatorie e rinvio di un anno della validità di quelle nuove dovrebbe comportare, in fatto e in diritto la trasformazione delle supplenze conferite fino all’aventi diritto su posti di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche in supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto.
Ai fini del conferimento delle supplenze brevi, temporanee o di durata annuale riguardanti tutte le figure di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, per l’anno scolastico in corso continueranno ad essere valide, e quindi pienamente utilizzabili, le graduatorie di terza fascia compilate in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 717/2014. Prorogando di un anno la validità delle graduatorie del triennio 2014/2017, tutte le supplenze su posti di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche a tutt’oggi conferite fino alla nomina dell’avente diritto dovranno essere trasformate in supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto a seconda della natura del posto vacante. In tal modo verrebbe superato il contrasto sorto tra ministero dell’istruzione e la Ragioneria generale dello stato in merito appunto sulla non applicabilità dell’art. 59 anche mediante supplenze con nomina fino all’avente diritto.
Rinnovo credenziali di accesso alle istanze on line
Con un avviso del 27 novembre 2017 il Miur, nel ribadire che l’indicazione delle scuole nelle cui graduatorie di terza fascia si vuole essere inseriti deve avvenire utilizzando il modello D3 da compilare mediante l’accesso alle istanze on line, ricorda che entro il prossimo 11 dicembre coloro che a decorrere dal 1° novembre 2015 non hanno più utilizzato le istanze on line se vogliono potere continuare ad accedervi devono, al fine di evitare che la loro utenza venga revocata, effettuare un accesso anche a solo titolo di prova.
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