I chiarimenti consentono di dichiarare conclusa la fase delle polemiche e del contenzioso Con la nota…
9 Luglio 2019
Firmato il CCNL dei Dirigenti Scolastici
E’ stato finalmente firmato lunedì 8 luglio 2019 il nuovo CCNL per l’Area della Dirigenza del Comparto Istruzione e Ricerca. Si chiude così un’estenuante vicenda che si è protratta per quasi sette mesi, dal momento della firma dell’ipotesi di Contratto, risalente al 13 dicembre 2018.
Per i dirigenti scolastici è un contratto davvero significativo perché, per la prima volta dall’istituzione del ruolo, afferma con chiarezza il principio della equiparazione della retribuzione di posizione parte fissa tra le dirigenze dell’Area. Un risultato a lungo atteso e fortemente richiesto dalla categoria dopo i tagli pesantissimi che dal 2010 si sono abbattuti sulle retribuzioni dei dirigenti scolastici. Come abbiamo più volte osservato, se l’intero comparto ha subito tagli, il risparmio realizzato dallo Stato sui dirigenti scolastici, dal 2011/12 è stato pari a oltre un miliardo e 175 milioni di euro (lordo Stato) derivanti dalla sottrazione della RIA dal Fun, dalla riduzione del numero dei dirigenti in servizio, dall’assegnazione delle scuole in reggenza e dalla riduzione del numero delle presidenze a causa del dimensionamento.
Abbiamo così assistito a un fenomeno paradossale: a un decremento degli organici è corrisposta una diminuzione della retribuzione, con contestuale aumento delle responsabilità attribuite a ciascun dirigente.
Benefici economici
Con questo contratto si inverte la tendenza, la retribuzione di posizione parte fissa si attesta a partire dal 31 dicembre 2018 a 12.565,11 euro annui lordo dipendente mentre lo stipendio tabellare è rideterminato in 45.260.73 euro, esattamente come le altre dirigenze del Comparto.
I benefici mensili “lordo dipendente” derivanti dalle sole risorse contrattuali sono di 16 euro per l’anno 2016 e 48,50 euro per l’anno 2017. A decorrere dal 2018 la retribuzione tabellare aumenta di 125,00 euro mentre ulteriori 10 euro confluiscono sulla retribuzione di posizione parte fissa e mediamente 19,90 euro alimentano il risultato.
Ma l’aumento economico è dovuto anche alle risorse stanziate nella legge di bilancio 2018 e specificamente indirizzate all’equiparazione della retribuzione di posizione parte fissa agli altri dirigenti dell’Area.
A decorrere dal primo gennaio 2018 la retribuzione di posizione parte fissa è di 6.159,72 euro, con un aumento mensile lordo dipendente di 190,23 euro; a decorrere dal 31 dicembre 2018, la retribuzione di parte fissa diviene, come già ricordato, 12.565,11 euro, con un ulteriore aumento mensile di 492,07 euro.
In totale perciò l’aumento della retribuzione di posizione parte fissa, a decorrere dal 31 dicembre 2018, si traduce in 692,3 euro mensili “lordo dipendente”, ai quali aggiungere il già ricordato aumento tabellare per un importo di 817,3 euro. Pertanto, l’aumento mensile netto su tabellare e retribuzione di posizione parte fissa derivante dalle risorse ricordate mediamente si attesta intorno a 450,00 euro netti, naturalmente con variazioni dipendenti dal livello di tassazione. È importante sottolineare che gli incrementi ricordati avvengono su emolumenti fissi e considerati ai fini del calcolo pensionistico.
Relazioni sindacali
Per quanto riguarda le relazioni sindacali, sono stati riportati nel “confronto” i criteri generali delle procedure di valutazione dei dirigenti e le linee di indirizzo per le misure concernenti lo stress lavoro correlato, oltre ai criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali. Il “confronto” si svolgerà per i dirigenti scolastici a livello nazionale, mentre sarà presso la direzione regionale quello per i criteri generali per il conferimento degli incarichi di reggenza.
Saranno invece oggetto di contrattazione tutti gli aspetti relativi alla determinazione e alla ripartizione delle risorse tra posizione e risultato. Anche in questo caso la contrattazione si svolgerà in sede nazionale.
L’impostazione dovrebbe consentire una maggiore omogeneità tra le regioni, riducendo le ampie differenziazioni di comportamento dei direttori regionali che abbiamo registrato negli ultimi anni.
È stata inoltre prevista l’istituzione dell’Organismo paritetico per l’innovazione. L’Aran ha frapposto molte resistenze all’attivazione di questo organismo, che è stato infine inserito nel CCNL solo per i dirigenti scolastici e consentirà un confronto anche su materie che non sono propriamente oggetto di relazioni pattizie, come le innovazioni organizzative e sperimentali, consentendo la partecipazione progettuale anche di iniziativa sindacale.
Sostituzione durante le ferie e solidarietà
Rispetto alla sostituzione del dirigente durante le ferie, si è chiaramente precisato che la continuità delle attività sia ordinarie che straordinarie deve essere assicurata dal dirigente scolastico mediante la delega di funzioni. Inoltre è stata prevista la possibilità di ferie e risposi solidali.
Infatti i dirigenti potranno cedere sino ad otto giornate di ferie o le festività soppresse per aiutare un collega che debba prestare assistenza a figli minori in particolari condizioni di salute, tali da esigere cure costanti. Il dirigente beneficiario dovrà naturalmente aver già usufruito delle proprie giornate di ferie e di festività e delle assenze retribuite per particolari motivi personali e familiari ed essere pertanto nell’impossibilità di fruire di assenze retribuite per prestare tale tipologia assistenza.
Assenze per gravi patologie e particolari congedi
Nel caso di assenze per malattia dovute a gravi patologie richiedenti terapie salvavita, sono stati esclusi dai periodi di comporto i giorni di ricovero ospedaliero o day-hospital, equiparandoli a ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o i casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero.
Sono inoltre stati previsti, come nel Comparto, congedi per le donne vittime di violenza e il riconoscimento dei diritti contrattuali in caso di unioni civili.
Responsabilità disciplinare
La responsabilità disciplinare è stata necessariamente integrata in riferimento alle disposizioni di legge, riconducendo però le responsabilità esclusivamente alle funzioni organizzative e gestionali, elemento questo di particolare interesse rispetto alle responsabilità in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre tra i criteri per l’erogazione di sanzioni è stato precisata, rispetto alle motivazioni dei provvedimenti, non solo l’intenzionalità ma anche la concreta addebitabilità del comportamento contestato. Sono stati inoltre mitigati gli effetti della recidiva rispetto a quanto proposto dall’Aran nella bozza iniziale.
Reggenze
Le modalità di definizione dei compensi per gli incarichi di reggenza nel FUN sono state equiparate a quelle degli altri dirigenti della PA. Questa misura era sta rinviata per ben due anni di seguito attraverso intese raggiunte dal MIUR con MEF e Funzione pubblica, mediante Conferenze di servizio. Nel CCNL si è ottenuto per i dirigenti scolastici un ulteriore rinvio e l’applicazione a partire dall’anno scolastico 2019/2020, quando le posizioni di organico dei dirigenti scolastici dovrebbero essere coperte dai vincitori del concorso in atto. Infine è stata prevista la possibilità di restituzione al ruolo di provenienza attraverso il richiamo all’art. 146 del CCNL 2007 del Comparto Scuola, applicabile anche al dirigente scolastico che chieda la riammissione in servizio nel ruolo da cui proviene.
Da: CISL Scuola

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