Studenti genitori

19 Maggio 2018

Corte giustizia Ue: alle rette degli istituti superiori si applicano le regole delle clausole abusive nei contratti

Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea con sentenza

Un istituto di insegnamento superiore che stipula con uno studente un contratto di rimborso delle rette agisce come professionista anche se il finanziamento dell’istituto è garantito in via principale da fondi pubblici. Di conseguenza, il contraente potrà avvalersi della direttiva 93/13 sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, recepita in Italia con Dlgs 206/2005 (codice del consumo) e ottenere la protezione accordata dall’atto Ue nel caso di clausole abusive contenute nel contratto. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza depositata ieri (C-147/16) destinata ad avere effetti ad ampio raggio per la classificazione degli istituti pubblici di insegnamento tra i professionisti.

A chiamare in aiuto gli eurogiudici è stato il giudice di pace di Anversa alle prese con un’azione di un istituto di insegnamento che aveva stipulato un contratto con una studentessa la quale non riusciva a pagare la retta. La donna non aveva provveduto al pagamento delle rate di rimborso e non si era presentata dinanzi al giudice, che ha sollevato una questione pregiudiziale a Lussemburgo.

Prima di tutto la Corte ha chiarito che la nozione di professionista fissata nella direttiva, come condizione di applicazione dell’atto Ue e di tutte le sue garanzie, è di ampia portata e va legata anche alla prestazione fornita dall’istituto, ossia il contratto di rimborso a rate. Irrilevante, invece, che un organismo agisca senza fini di lucro tanto più che la direttiva si applica alle attività professionali di carattere pubblico.

Per la Corte la circostanza che sussista una situazione di diseguaglianza tra l’istituto di insegnamento e la studentessa, un’asimmetria nell’informazione e nella competenza tecnica delle parti, porta a concludere nel senso dell’applicazione della direttiva che il giudice nazionale deve attuare d’ufficio anche se il consumatore è contumace.

Fonte dellarticolo: IlSole24Ore



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