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21 Febbraio 2020
Concorsi scuola, disco verde solo a candidati con abilitazione alla data di scadenza del bando
Il Consiglio di Stato con sentenza 424/2020 precisa inoltre che il principio della maturazione dei requisiti alla data di scadenza della presentazione della domanda può essere derogato solo ove vi siano specifiche e comprovate ragioni di interesse pubblico
Pietro Alessio Palimbo su Il Sole 24 Ore del 21 febbraio 2020
Per partecipare ai concorsi nella scuola l’abilitazione all’insegnamento va conseguita entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di concorso. E ciò perché la regola della necessità del possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande comporta trasparenza della determinazione amministrativa e parità di trattamento. Diversamente, la previsione a bando di una data diversa, non coincidente con quella di scadenza del termine per la presentazione delle domande, implicherebbe il concreto rischio che possano esservi vantaggi solo per alcuni degli appartenenti della categoria, con esclusione degli altri e, dunque, ingiustificate disparità di trattamento. Parola di Consiglio di Stato, sentenza 424/2020 che precisa inoltre che il principio della maturazione dei requisiti alla data di scadenza della presentazione della domanda può essere derogato solo ove vi siano specifiche e comprovate ragioni di interesse pubblico, ad esempio quando si tratti di dare esecuzione a statuizioni dei giudici ovvero qualora vi sia l’esigenza di rispettare una successione cronologica tra procedimenti collegati, o di salvaguardare posizioni legittimamente acquisite dai soggetti interessati a concorsi interni.
La vicenda
Alcuni interessati impugnavano davanti al Consiglio di Stato la sentenza di prime cure del Tar Lazio che aveva rigettato un ricorso avverso un Dm recante indizione di concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura posti di comuni di insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, nella parte in cui ammettevano alla procedura concorsuale “esclusivamente” i candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. Gli interessati avevano parimenti impugnato nella medesima parte i Dm recanti il concorso per il reclutamento del personale docente nella scuola dell’infanzia e primaria nonché il concorso per il reclutamento per i posti di sostegno. In particolare, gli appellanti contestavano le argomentazioni del Tar, censurando la mancanza di una disciplina transitoria a tutela della propria pozione.
La decisione
La disciplina di riferimento dispone che per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami unicamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento. A ben guardare nel richiedere un titolo attestante un livello adeguato di preparazione all’insegnamento – l’abilitazione – la normativa non restringe irragionevolmente la platea dei partecipanti al pubblico concorso.
Al contrario, posto che il “merito” costituisce il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente, la richiesta di tale titolo specifico è coerente con la stessa dialettica costituzionale di sistema. Anzi, la richiesta del titolo abilitativo oltre al mero titolo di studio si palesa giuridicamente ragionevole e socialmente “prudente” se si presta attenzione alla rilevanza dell’attività e degli obiettivi dell’istruzione, settore insieme delicatissimo e strategico per l’Ordinamento e per l’attuazione dei principi costituzionali sullo sviluppo della persona e la garanzia del diritto allo studio.
Nel caso in esame, si badi, l’esclusione si basa, sulla mancanza di un titolo di merito ulteriore rispetto al semplice titolo di studio, in termini fedeli all’obiettivo costituzionale di selezione dei migliori. Ciò in coerenza col requisito fondante del pubblico concorso delineato dalla stessa Carta, laddove è consacrato che l’accesso al pubblico impiego deve avvenire per mezzo di una procedura aperta, alla quale possano partecipare il maggior numero possibile di cittadini nell’intento di selezionare i più capaci e meritevoli.
Il “merito” dunque deve costituire il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente. Dal che le eccezioni alla regola del pubblico concorso, oltre che rigorose e limitate, devono prevedere accorgimenti idonei a garantire la professionalità del personale assunto e rispondere ad una specifica necessità funzionale dell’amministrazione, ovvero a peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico.
Nel caso di specie la necessità di un titolo abilitativo specifico è congruo alla verifica della professionalità necessaria. I percorsi abilitanti sono finalizzati all’acquisizione di competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall’ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l’autonomia delle istituzioni scolastiche. Ma su tutto è in gioco la delicatissima fase evolutiva della personalità degli allievi, affidata alle rilevantissime responsabilità dei docenti ineluttabilmente “abilitati” a tale multiforme ruolo attraverso percorsi formativi specifici e specialistici.
Il precipitato logico delle descritte esigenze è che il principio della maturazione dei requisiti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso all’insegnamento può essere derogato solo ove vi siano a sostegno distinte, comprovate e parimenti ponderate ragioni di interesse pubblico, ad esempio quando si tratti di dare esecuzione a decisioni giudiziarie o laddove vi sia l’esigenza di rispettare una successione cronologica tra procedimenti collegati, ovvero di salvaguardare posizioni già legittimamente acquisite.

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