Blog del Docente

7 Aprile 2020

Concorsi, bandi superveloci

Via a selezione ordinaria e riservata. Ma i vincitori non entreranno a scuola prima del 2021

Marco Nobilio su Italia Oggi del 7 aprile 2020 scrive:

Il ministero dell’istruzione potrà indire i concorsi a cattedra senza attendere il via libera del Consiglio superiore della pubblica istruzione. I termini per l’acquisizione dei pareri del parlamentino dell’istruzione, ordinariamente previsti in 45 giorni per ogni provvedimento, in via d’urgenza sono già ridotti a 15 giorni. Ma il governo ha ritenuto che anche questo termine fosse troppo lungo e lo ha ridotto a 7 giorni con l’ultimo decreto-legge messo a punto per l’emergenza da Covid-19. La misura iniziale prevedeva in verità che il Cspi fosse completamente scavalcato. Il Consiglio è un organo collegiale composto da membri di nomina del ministro ed elettivi provenienti da ogni parte d’Italia e che non sarebbe dotato di attrezzature informatiche che ne consentano la riunione in teleconferenza.

E comunque, trattandosi di procedimenti molto complessi, anche i 7 giorni poi previsti sarebbero assai brevi per l’istruttoria. Il termine di 7 giorni vale anche per i provvedimenti già inviati al Cspi per i quali non sia stato emesso il prescritto parere e decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Le nuove disposizioni, dunque, assegnano alla ministra dell’istruzione, Lucia Azzolina, il potere di bandire i concorsi a cattedra per i quali esista già l’autorizzazione della Funzione pubblica, del ministero dell’economia e degli organi di controllo, «fermi restando i limiti e le restrizioni circa lo svolgimento di tutte le prove stabilite dalle procedure concorsuali, durante lo stato di emergenza».

Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa del provvedimento, la presenza della dichiarazione dello stato di emergenza richiede che ogni provvedimento adottato dal ministro dell’istruzione abbia immediata efficacia e pronta esecuzione.

E tra questi vi sono anche i provvedimenti relativi all’indizione dei concorsi. Ciò perché «l’intensa scansione temporale di atti e provvedimenti relativi alla conclusione dell’anno scolastico ed all’avvio del prossimo» si legge nella relazione « comportano che anche la sospensione di efficacia di pochi giorni possa pregiudicare il buon esito delle operazioni, in un quadro di mutate ed eccezionali regole». Pertanto, «lo stato di emergenza, … non è attualmente compatibile con i tempi per ottenere il parere obbligatorio, al consiglio superiore della pubblica istruzione». I concorsi già autorizzati sono 3: il concorso ordinario nella scuola dell’infanzia e primaria, che ha una dotazione di 16mila cattedre; il concorso ordinario nelle scuole secondarie per i quale sono messi a concorso 25 mila posti; il concorso straordinario, sempre nelle secondarie, per il quale sono disponibili 24 mila cattedre.

Secondo quanto risulta a ItaliaOggi, malgrado la caduta dei vincoli preliminari, l’amministrazione non riuscirà comunque ad assumere i vincitori dei concorsi in tempo per il 1° settembre prossimo.

Le assunzioni, quindi, avverranno con retrodatazione giuridica al 1° settembre 2020 e raggiungimento della sede al 1° settembre 2021. Sempre che il ministero dell’istruzione riesca a reperire presidenti e commissari in tempo utile. Fatto questo assai improbabile. Il governo, infatti non ha modificato la disciplina degli oneri a carico di presidenti e commissari, che non potranno usufruire di alcun esonero dal servizio, durante l’espletamento dell’incarico. Già in passato, peraltro, l’amministrazione ha incontrato forti difficoltà proprio per il reperimento dei membri di commissione. E anche in corso d’opera a causa delle dimissioni in itinere di commissari e presidenti.

Oltre al problema della mancata previsione dell’esonero, a rendere scarsamente appetibili gli incarichi contribuiscono i compensi minimi previsti e, soprattutto, il rischio di incorrere in procedimenti penali.

A differenza che in sede civile, dove l’amministrazione surroga il dipendente con l’avvocatura dello stato, in sede penale la responsabilità è personale. E basta l denuncia di un solo candidato per andare a finire sotto processo. Durante il procedimento, peraltro, le ingenti spese legali sono poste a carico del commissario interessato E solo in caso di assoluzione definitiva la legge prevede un parziale rimborso delle spese sostenute. Insomma, oltre a non guadagnarci si rischia anche di rimetterci di tasca propria. La norma di riferimento è l’articolo 18, comma 1 del decreto legge 67/97, il quale dispone che «le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità», recita il dispositivo, «sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’avvocatura dello Stato». In pratica non basta essere innocenti e presentare la fattura dell’avvocato, ma bisogna anche ottenere l’approvazione dell’Avvocatura dello stato.

Concorsi, bandi superveloci
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