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21 Novembre 2017

Caos supplenze Ata, per avere le graduatorie servono mesi E sul ricorso al personale di ruolo, la Ragioneria dice no  

Caos supplenze Ata, per avere le graduatorie servono mesi E sul ricorso al personale di ruolo, la Ragioneria dice no  

21 November 2017

Circa 2 milioni le domande giunte nelle segreterie per concorrere a una sostituzione

di Franco Bastianini 

 

A quasi tre mesi dall’inizio dell’anno scolastico 2017/2018, il primo dei tre anni di validità delle nuove graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, secondo quanto dispone il decreto ministeriale n. 640 del 30 agosto 2017, non c’è al momento alcuna indicazione circa i tempi di pubblicazione, ancorché solo in via provvisoria, di tali graduatorie.

La difficoltà che stanno incontrando le segreterie delle scuole che hanno l’onere di esaminare e valutare la montagna di domande che entro il 30 ottobre 2017 sono state presentate in forma cartacea direttamente o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno dagli aspiranti alle supplenze di personale Ata (le stime parlano di 2 milioni), sia per i tempi che sono necessari per la valutazione che quelli per immetterli successivamente a sistema, fanno presumere che le graduatorie definitiva potranno iniziare a essere utilizzate non prima della seconda metà dell’anno scolastico in corso.

Nel frattempo le supplenze continueranno a essere conferite, fino alla nomina dell’avente diritto da individuare nelle nuove graduatorie, dai dirigenti scolastici attingendo i nominativi dalle graduatorie di terza fascia la cui validità era stabilita fino al termine dell’anno scolastico 2016/2017.

Le incertezze sui tempi di pubblicazione delle graduatorie definitive, unitamente al silenzio su quelli di apertura della finestra, presente nelle istanze online nel sito www.istruzione.it, nella quale gli aspiranti alle supplenze dovranno indicare le trenta scuole nelle cui graduatorie chiedono di essere inseriti, non solo stanno creando un diffuso malumore tra gli interessati ma stanno anche incidendo su una corretta applicazione di un istituto contrattuale qual è l’articolo 59 del contratto scuola in vigore.

L’articolo 59 del contratto collettivo nazionale scuola dispone, come è noto, che il personale Ata in servizio con contratto a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede. Nel passato l’applicazione della norma contrattuale, salvo alcune casi particolari quale è appunto quello di un ritardo indeterminato nella pubblicazione delle nuove graduatorie definitiva, non aveva incontrato difficoltà di sorte. Per effetto di tale articolo al collaboratore scolastico di ruolo che ne chiedeva la fruizione l’amministrazione scolastica offriva un contratto a tempo determinato di assistente amministrativo o assistente tecnico a tempo determinato purché di durata non inferiore ad un anno.

Nel corrente anno scolastico alcuni uffici scolastici territoriali e numerosi dirigenti scolastici hanno consentito il ricorso all’art. 59, accogliendo pertanto accolto analoghe richieste ma con la precisazione che la validità del contratto doveva intendersi fino alla nomina dell’avente titolo per effetto della la posizione occupata nella graduatoria definitiva di assistente amministrativo valida per il triennio 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020.

Il ricorso all’art. 59 da parte del personale scolastico di ruolo, di legge tra l’altro nella nota della Ragioneria generale dello stato, prot. n. 201898 del 13 novembre 2017, non sarebbe invece consentito non sussistendo le condizioni per il rispetto della disposizione contrattuale quella che, appunto, richiede che la nomina a tempo determinato sia di durata non inferiore ad un anno. Una tesi, quella sostenuta dalla Ragioneria generale, riscontrabile seppure indirettamente anche in alcune delibere della Corte dei conti laddove veniva evidenziato come la supplenza fino all’aventi titolo non poteva essere assimilata con quella annuale, bensì con la supplenza breve, attesa la sua natura aleatoria. Una tesi comunque non solo non condivisa ma fortemente contestata dalle organizzazioni sindacali.

Per discutere sulla situazione venutasi a creare, sia per quanto riguarda i ritardi che si registrano in tutte le scuole nella formazione delle graduatorie di terza fascia che la posizione assunta dalla Ragioneria Generale dello Stato in materia di art. 59, è previsto per domani un incontro Miur-sindacati.

© Riproduzione riservata

Fonte dell’articolo: http://www.italiaoggi.it




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