Docenti divisi tra cattedre su comuni diversi: uno degli effetti del dimensionamento
DI CARLO FORTE
Assegnazioni dei docenti alle classi, è caos. A causa del calo del numero degli alunni, il dimensionamento scolastico ha portato all’accorpamento di molte scuole in un unico istituto.
L’accorpamento ha determinato a sua volta la costituzione di istituzioni scolastiche con molti plessi, spesso ubicati in comuni diversi. E ciò ha indotto molti dirigenti scolastici ad assegnare ai docenti cattedre anche collocate in altri comuni. Senza tenere in alcun conto il fatto che, in questi, casi, si tratta di veri e propri trasferimenti d’ufficio. Che prima di essere disposti necessiterebbero dell’applicazione di procedure più complesse di quelle ordinariamente previste per l’assegnazione dei docenti alle classi.
Non sono rari i casi, quindi, di docenti in vetta alle graduatorie di istituto che, nonostante nel decorso anno scolastico abbiano insegnato in un comune, dal 1° settembre, si siano visti assegnare sedi scolastiche collocati in altro comune. Il fenomeno sta assumendo dimensioni preoccupanti soprattutto negli istituti di istruzione secondaria di II grado. Che a causa dell’istituzione dell’organico dell’autonomia, hanno subito l’unificazione dei codici dei plessi in quello dell’istituzione scolastica di cui fanno parte. Per esempio, in un istituto superiore formato da 4 scuole, prima tali scuole avevano 4 distinti organici identificati con 4 distinti codici. E ogni docente risultava titolare nell’organico della singola scuola componente, che veniva indentificata con il suo singolo codice. Ciò determinava la titolarità sul plesso e, in caso di contrazione del numero delle classi, l’applicazione delle tutele contrattuali ai fini dell’individuazione del perdente posto da trasferire d’ufficio. Che veniva identificato nel docente collocato nell’ultima posizione della graduatoria di istituto. Il dirigente, quindi, non poteva assegnare, al docente titolare in un plesso, una cattedra ubicata in un plesso diverso. E tutto veniva gestito sulla base di un sistema di regole tassative previste dal contratto sulla mobilità.
Con l’avvento della legge 107/2015, invece, gli organici dei singoli plessi sono confluiti in un unico organico corrispondente a quello dell’istituzione scolastica. Che a sua volta ha un suo codice meccanografico. E siccome si tratta ormai di un unico istituto, anche se con sedi in più comuni, ciò sta inducendo molti dirigenti scolastici ad assegnare le classi ai docenti senza tenere conto che, in alcuni casi, ciò determina una modificazione definitiva della sede geografica della prestazione. E quindi un vero e proprio trasferimento (si veda la sentenza della sez. lavoro della Cassazione n. 22695 del 2.11.2011). Anzi, un trasferimento d’ufficio, che può essere disposto solo nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede previsti dagli articoli 1175 e 1375 del codice civile. Vale a dire: conciliando l’interesse dell’amministrazione con le esigenze personali e familiari del docente interessato (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 6279 del 27.11.2000).
E in ogni caso, esplicitando i presupposti di fatto e le giustificazioni giuridiche a monte della decisione adottata dal dirigente scolastico. In assenza dei quali il provvedimento di assegnazione è illegittimo (Corte di cassazione Sezione Lavoro n. 15618 del 15 luglio 2011). Per prevenire l’insorgenza di contenzioso il ministero dell’istruzione, il 1° settembre 2011, emanò una nota (prot. n. AOODGPER 6900) ricordando ai dirigenti scolastici che «tutti i docenti tutti i docenti hanno diritto di permanere nel plesso in cui operano» perché «il rispetto della continuità educativo – didattica dovrà essere considerato obiettivo prioritario». E fermo restando il vincolo dei criteri adottati dal consiglio di istituto, sull’attuazione dei quali il dirigente scolastico è tenuto ad acquisire un parere tecnico da parte del collegio dei docenti. Il tutto in linea con il costante orientamento della giurisprudenza di merito (tra le tante, si veda la sentenza n. 40/2015 pubblicata il 21/08/2015 RG n. 49/2014 delle Corte d’appello di Cagliari, sede di Sassari).
E anche con l’orientamento di alcuni uffici periferici, tra cui l’ufficio scolastico regionale per il Veneto (Nota AOODRVE.UFF.I , prot. n. 4252/C1 deiril.04.2013). Orientamento fondato, quest’ultimo, su di un parere dell’awocatu- ãà distrettuale di Venezia. Nonostante tutto questo, non sono rari i casi di dirigenti scolastici che bypassano la procedura disponendo d’imperio l’assegnazione dei docenti alle classi anche in altri comuni. Senza curarsi di assumere le necessarie deliberazioni collegiali e, soprattutto, decidendo autonomamente. In sede di rinnovo contrattuale le parti avevano tentato di porre un argine a questi comportamenti, tramite l’esperimento del cosiddetto confronto: una novità introdotta nel nuovo contratto che consente di acquisire un documento ufficiale dal quale risultino, motivatamente, le distanti posizioni tra delegazione sindacale e amministrazione. Ma finora non è cambiato nulla e l’amministrazione rischia di dover fronteggiare l’ennesimo contenzioso seriale.
x La relazione educativa è sempre una relazione empatica e senza ombra di dubbio, empatia, scienza ed emozioni sono stati co-protagonisti in una sala gremita di circa 300 preadolescenti venerdì, 26 maggio scorso, a Brescia.
x Scendono i posti del TFA Sostegno. Il ministero dell’Università e della Ricerca ha infatti rettificato con una nota il numero dei posti dell’Università di Siena che da 460 passano a 385, rimodulando il numero totale dei posti autorizzati TFA Sostegno che passa da 29.