Blog del Docente

17 Settembre 2018

Supplenze: Art. 41 CCNL, qualche indicazione dal MIUR

Riguarda le modalità con cui formulare i contratti per le supplenze conferite dai dirigenti scolastici

La novità è contenuta nell’art. 41 del CCNL, che non consente più la stipula di contratti con la formula “fino all’avente titolo” ma richiede l’indicazione esplicita della data di termine di ogni contratto a tempo determinato.

Un termine che è legato alla natura del posto per il quale la supplenza si rende necessaria, dunque nel caso delle supplenze conferite per la copertura di posti liberi per l’intero anno scolastico può essere, come è noto, quella del 31 agosto – se si tratta di posto vacante e disponibile – o del 30 giugno se il posto appartiene al cosiddetto organico di fatto. A sollevare dubbi e incertezze era, nei giorni scorsi, il fatto che si attende (annunciata per il 21 settembre) la pubblicazione delle graduatorie di II e III fascia aggiornate e integrate con l’inserimento in coda (in quelle di II fascia) del personale che ha nel frattempo conseguito l’abilitazione (o il titolo di sostegno).

Su Dirigenti News della settimana scorsa molti aspetti problematici legati a questa situazione sono stati esaminati in dettaglio, dando anche conto della richiesta rivolta alla Direzione Generale del personale perché si fornissero indicazioni alle scuole e agli uffici periferici dell’Amministrazione in modo da garantire omogeneità e univocità dei comportamenti sul territorio nazionale. Al momento possiamo solo dare conto di quanto sostenuto, nel corso di un incontro al MIUR svoltosi giovedì, dalla dott. Novelli, responsabile della Direzione Generale del Personale, che ha riferito delle indicazioni date dal MIUR agli uffici scolastici che nel frattempo le avevano espressamente richieste.

Per le supplenze conferite dalle graduatorie di II fascia, sostiene l’Amministrazione, può essere apposta senz’altro la data di conclusione del contratto, potendosi escludere che l’integrazione delle graduatorie con i nuovi abilitati possa modificarne l’ordine, trattandosi di inserimenti in elenchi aggiuntivi, in coda cioè all’elenco degli aspiranti già inclusi. Diversa la situazione per le graduatorie di III fascia, i cui aspiranti si troverebbero, per effetto della c.d. “finestra” di agosto”, ad essere preceduti da tutti i neo inseriti in II fascia. Da qui l’indicazione di inserire, nei loro contratti, una clausola di risoluzione anticipata, così come previsto nello stesso art. 41del CCNL.

Per evitare il ripetersi, in futuro, di queste situazioni l’Amministrazione si è impegnata, nel corso dell’incontro, a precisare, in occasione del prossimo decreto sulle “finestre”, che le nuove posizioni conseguenti alle stesse saranno utili, ai fini delle nomine, solo per le supplenze da conferire in data successiva alla pubblicazione stessa. Va da sé che quest’ultimo orientamento (che ci chiediamo perchè non sia stato assunto già con riferimento alla situazione di oggi, sostanzialmente analoga a quella che si profilerà con la prossima finestra) è pienamente condivisibile, in linea con la priorità che a nostro avviso va data alle garanzie di continuità didattica e di servizio, quelle garanzie che abbiamo voluto rafforzare con l’art. 41 del CCNL.

Perché tali garanzie non siano compromesse da rallentamenti o intoppi organizzativi, la soluzione è quasi scontata, e consegna all’Amministrazione una responsabilità decisiva: chiarito infatti che si può parlare di vero “rinnovo” solo in occasione degli aggiornamenti triennali, la gestione delle procedure e dei tempi dovrà essere tale da consentire la disponibilità delle graduatorie definitive entro la conclusione dell’anno scolastico, con margine sufficiente per assicurare il loro utilizzo nel pieno rispetto di quanto stabilito nell’art. 41 del CCNL. A vantaggio dei diretti interessati, cui si darebbe da subito certezza del proprio percorso lavorativo; prevenendo l’insorgere di eventuale contenzioso; soprattutto, assicurando al servizio (quello di chi insegna, e quello di chi opera negli uffici o in funzioni di supporto organizzativo) la necessaria continuità, premessa importante per favorirne l’efficacia e la qualità.

Fonte dell’articolo: Cisl Scuola



Supplenze: Art. 41 CCNL, qualche indicazione dal MIUR
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