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27 Novembre 2017

Alternanza scuola-lavoro: sorveglianza, compiti e responsabilità

Alternanza scuola-lavoro: sorveglianza, compiti e responsabilità

27 November 2017

Compiti e responsabilità riguardanti sia il soggetto proponente – istituzione scolastica – che il soggetto ospitante/azienda

Riprendiamo il tema dell’alternanza scuola lavoro, oggetto nei giorni scorsi delle manifestazioni degli studenti, affrontandolo sotto il profilo dei compiti e delle responsabilità riguardanti sia ail soggetto proponente – istituzione scolastica – che il soggetto ospitante/azienda. Per farlo, utilizziamo un documento presentato al convegno che si è tenuto a Firenze lo scorso 24 maggio 2017, organizzato dall’ I.I.S. “Leonardo da Vinci” di Firenze e dalla RESAS, la Rete delle Scuole ed Agenzie per la Sicurezza della Provincia di Firenze. Si tratta di una presentazione dal titolo “Sicurezza in alternanza scuola lavoro”, curata da Roberto Curtolo dell’USR Toscana, dove si focalizzano in maniera chiara e semplice gli adempimenti del dirigente scolastico e i compiti delle aziende.
Preliminarmente l’autore indica che l’istituzione scolastica è “tenuta a verificare le condizioni di sicurezza connesse all’organizzazione dell’alternanza scuola lavoro e ad assicurare le relative misure di prevenzione e gestione, garantendo sia la tutela degli allievi, mediante strutture ospitanti ‘sicure’, sia la loro informazione-formazione”.
Il dirigente scolastico:

forma gli studenti con un corso sulla sicurezza a carattere generale
garantisce la sorveglianza sanitaria ove necessario, di cui all’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 mediante visita preventiva da parte del medico competente dell’istituzione scolastica o mediante specifiche convenzioni attivate dagli USR con le ASL
assicura gli studenti presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali
stipula un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi
designa un tutor interno che sia adeguatamente formato in materia di sicurezza.
L’azienda:

integra la formazione già erogata dalla scuola con una specifica, informando l’allievo sui rischi generali e specifici dell’azienda, riferiti alla mansione a cui sarà adibito, nonché sulle misure di prevenzione ed emergenza in atto
mette a disposizione i D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) qualora la mansione svolta dall’allievo lo preveda
individua un tutor aziendale con competenze anche in materia di sicurezza.
Per quanto riguarda la formazione: 

la formazione generale: “spetta alla scuola e la sua durata non deve essere inferiore a 4 ore, deve trattare temi quali: concetti di rischi, danno, prevenzione, protezione, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza” 
la formazione specifica: “compete alla struttura ospitante; qualora essa non fosse in grado di assicurarla, può delegare la scuola ad impartirla, con apposita specifica nella convenzione. Deve avere la durata in base alla classificazione dei settori di rischio”
In riferimento alla sorveglianza sanitaria viene ruicordato che “la visita medica è prevista solo nei casi in cui la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità”.
In particolare: 

“se nella scuola è presente il medico competente spetta a lui la certificazione dell’idoneità dello studente” 
“se a scuola non è presente il medico competente è a carico dell’impresa”.
Con riferimento al già citato documento Inail, si segnala che in generale, “secondo le disposizioni vigenti, non di immediata interpretazione, anche laddove siano previste attività di laboratorio, è difficile che si vengano a creare condizioni di rischio per la salute tali da prevedere la sorveglianza sanitaria. In ogni caso, si potrebbe ipotizzare un sistema di sorveglianza a livello di anamnesi, ovvero che gli studenti riferiscano sul proprio stato di salute (ipersensibilità a prodotti e malattie allergiche)”.

In definitiva nell’alternanza scuola-lavoro:

l’allievo: “si impegna ad attenersi alle norme di sicurezza e alle disposizioni aziendali;
il tutor scolastico: “rileva e segnala eventuali situazioni meritevoli di attenzione per ragioni legate alla salute e alla sicurezza dello studente;
il tutor aziendale: “sovrintende e vigila sullo studente in azienda”.
Fonte dell’articolo: Cisl Scuola




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