Blog del Docente

18 Maggio 2018

Alternanza Scuola Lavoro: le responsabilità del dirigente

Alternanza Scuola Lavoro: le responsabilità del dirigente

18 May 2018

L’obbligo di far svolgere le ore di Asl resta in capo alle scuole

di Andrea Marchetti*

Il Miur è recentemente intervenuto il 4 maggio 2018 con un proprio comunicato di risposta ad alcune istanze pervenute da parte delle Direzioni degli Uffici scolastici regionali, dalle singole istituzioni scolastiche, dalle famiglie, dalle studentesse e dagli studenti, di natura interpretativa in materia di Alternanza scuola lavoro (Asl).
Il comunicato emesso a seguito delle richieste avanzate dalle istituzioni scolastiche e dagli studenti fa emergere con più chiarezza che il percorso di Asl previsto dai commi 33 e successivi dell’articolo 1 della legge 107/15 è curricolare e che rientra a pieno titolo nei percorsi ordinamentali delle istituzioni scolastiche. Da ciò deriva che l’obbligo di far svolgere le 200 ore di Asl o le 400 a seconda che si tratti rispettivamente di licei o di tecnici e professionali resta in capo alle scuole le quali a partire dal 2015/16 hanno programmato per un triennio le attività di Asl.

Il Miur in merito al valore formativo dei percorsi di alternanza sottolinea che «resta fuor di dubbio che le studentesse e gli studenti i quali hanno svolto attività di alternanza scuola lavoro per il monte ore minimo previsto dalla legge 107/2015, abbiano avuto l’opportunità di acquisire una serie di competenze legate al profilo di indirizzo, ovvero trasversali, utili ad incrementare le loro capacità di orientamento e a favorire la loro occupabilità nel momento in cui entreranno nel mondo del lavoro». Pur tuttavia, il comunicato avrebbe dovuto porre con maggiore evidenza che attualmente la responsabilità di programmazione e di svolgimento dei percorsi di Asl è in carico al dirigente scolastico come previsto dalla legge 107/15. Difatti, tutte le istituzioni scolastiche hanno programmato, seppur tra molte difficoltà, i percorsi di Asl per un triennio. Solo dal 2018/19, come indicato dal Dlgs 62/17, scatterà per gli studenti l’obbligo di svolgere almeno i ¾ del percorso di alternanza per essere ammessi agli esami di Stato.

Altro elemento che meriterebbe un ulteriore approfondimento è la posizione che il Miur ha adottato nei confronti dei candidati esterni. In una nota dell’Usr Toscana e nei chiarimenti della Dgosv del Miur del 24 aprile 2018, il ministero sottolinea che, «in sede di esame preliminare, il consiglio di classe tiene conto della correlazione delle suddette esperienze agli obiettivi specifici di apprendimento dell’indirizzo di studi scelto dal candidato e, analogamente a quanto previsto per i candidati interni, valuta gli esiti delle stesse e la loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari. Le proposte di voto dei docenti del consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti».

È del tutto evidente che seguendo letteralmente le indicazioni del Miur potrebbero sussistere differenti modalità di valutazione tra gli studenti interni all’istituzione scolastica che hanno regolarmente svolto le 200 o le 400 ore di alternanza a seconda dell’indirizzo seguito e il candidato esterno che potrebbe non aver svolto nemmeno un’ora di alternanza scuola – lavoro. In questo specifico caso, è opportuno che i consigli di classe, ove sono assegnati i candidati esterni, prendano in esame il percorso di studio svolto dal candidato privatista. Nel caso in cui si dovessero riscontrare disallineamenti rispetto al livello previsto, il consiglio di classe potrà assegnare al candidato esterno un programma didattico – formativo (moduli didattici, argomenti specifici e un percorso di pratica professionale da effettuarsi presso strutture ospitanti a cui il candidato privatista si rivolgerà in maniera autonoma) per il recupero di tali competenze. Solo in questo modo sarà possibile attenuare l’inevitabile diseguaglianza dei livelli di competenze raggiunti tra gli studenti interni e i candidati privatisti i quali, in base alle attuali indicazioni ministeriali, potranno presentarsi agli esami di Stato anche senza aver svolto il percorso di Asl previsto dalla legge 107/15.

* Dirigente Scolastico

Fonte dell’articolo: Il Sole 24 Ore



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