I titoli di studio conseguiti all’estero sono riconoscibili solo a persone con cittadinanza italiana. È…
6 Marzo 2022
Accesso civico generalizzato e richiesta dei titoli di studio: quali limiti?
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di una nota Università chiedeva al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame su un provvedimento di diniego di un accesso civico. Dall’istruttoria risultava che veniva presentata una richiesta di accesso civico – ai sensi dell’art. 5 comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 – avente a oggetto copia di «tutti i titoli di studio di Laurea ed i Master conseguiti [da soggetto identificato in atti], con puntuale descrizione dei corsi effettuati, degli anni accademici frequentati, dei titoli delle tesi, delle relazioni presentate e delle votazioni finali ottenute». Il Garante, con il Parere del 4/2/22 [doc. web n. 9746944] ricostruisce l’intero contesto che è sicuramente utile anche nel comparto scuola.
Il fatto
L’amministrazione in questione negava l’accesso civico – anche alla luce dell’opposizione presentata dal soggetto controinteressato che aveva, fra l’altro, messo in evidenza la natura meramente «esplorativa» dell’istanza. L’amministrazione aveva inoltre comunicato al soggetto istante la possibilità «in presenza di un interesse qualificato e dei presupposti di legge, di presentare richiesta motivata di accesso documentale ai sensi della L 241/1990.
La normativa sull’accesso civico
La disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede, fra l’altro, che «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (art. 5, comma 2).
La medesima normativa sancisce che l’accesso civico è rifiutato, fra l’altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a). Per dato personale si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)» e si considera “identificabile” «la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, RGPD).
Come valutare l’esistenza di un pregiudizio per il contro interessato?
Ciò premesso, rileva il Garante, occorre aver presente che nelle valutazioni da effettuare in ordine alla possibile ostensione di dati personali (o documenti che li contengono), tramite l’istituto dell’accesso civico, deve essere tenuto in considerazione che – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990 – i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali del soggetto controinteressato, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso ai dati, informazioni o documenti richiesti.
Inoltre, è necessario rispettare, in ogni caso, i principi sanciti nel RGPD di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati», in base ai quali i dati personali devono essere «raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità», nonché «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. b e c).
Vanno prese in considerazione le aspettative di confidenzialità
In tale contesto, continua l’Autorità, occorre altresì tenere conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati e della non prevedibilità delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati personali richiesti (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).
Alla luce di tali considerazioni – conformemente ai precedenti orientamenti del Garante in materia di accesso civico a titoli, certificati universitari e curriculum in generale (cfr. pareri n. 2 del 7/1/2022, in corso di pubblicazione sul sito web istituzionale; n. 184 del 6/5/2021, in www.gpdp.it, doc. web n. 9740778; n. 153 del 17/8/2020, ivi, doc. web n. 9477865; n. 278 del 9/5/2018, ivi, doc. web n. 9099910; n. 156 del 17/9/2020, ivi, doc. web n. 9464939; n. 162 del 30/3/2017, ivi, doc. web n. 6393422) – ritiene che, ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, l’amministrazione universitaria abbia correttamente respinto l’accesso civico ai documenti richiesti.
Con particolare riferimento al caso in esame, si rappresenta infatti che l’istanza di accesso ai documenti in esame è volta a conoscere tutti i titoli di studio di Laurea ed i Master conseguiti dal soggetto controinteressato, la descrizione di tutti i corsi effettuati con indicazione dei relativi anni accademici, il titolo delle tesi e delle relazioni presentate, nonché le votazioni finali ottenute.
Non possono essere oggetto di accesso civico i titoli di studio, si rischia violazione privacy in mancanza di consenso
Si tratta non solo di dati anagrafici,osserva puntualmente l’Autorità, ma anche di notizie di carattere culturale e privato che, per motivi individuali, non sempre si desidera portare a conoscenza di soggetti estranei e la cui ostensione può arrecare, in relazione ai casi e al contesto in cui possono essere utilizzati da terzi, tenendo conto anche del particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.
In tale quadro, considerando la varia tipologia e la natura dei dati e delle informazioni personali contenuti nella documentazione oggetto dell’istanza di accesso civico nel caso in esame, la relativa integrale ostensione determina un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà del soggetto controinteressato, con possibili ripercussioni negative sul piano sociale, relazionale e professionale personali (art. 5-bis, comma 2, lett. a, del d. lgs. n. 33/2013; art. 5, par. 1, lett. b e c, del RGPD). Ciò anche considerando le ragionevoli aspettative di confidenzialità del controinteressato in relazione al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti dall’università, nonché la non prevedibilità, al momento della raccolta dei dati, delle conseguenze derivanti a quest’ultimo dalla eventuale conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti tramite l’accesso civico (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).
Esiste sempre la possibilità di ricorrere allo strumento della 241/90…
Per completezza, si ricorda, conclude il Garante, che resta in ogni caso ferma la possibilità che i dati personali per i quali sia stato negato l’accesso civico possano essere resi ostensibili, laddove il soggetto istante, riformulando eventualmente l’istanza ai sensi della diversa disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990), motivi nella richiesta l’esistenza di un interesse “qualificato” e l’amministrazione ritenga sussistere, alla luce di quanto riportato dal soggetto istante, «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso» che possa per altro verso consentire l’ostensione della documentazione richiesta.
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